L’esperimento che forma oggetto del patto di prova e che deve essere indicato per iscritto nel contratto è valido quando le mansioni affidate al lavoratore – tanto più se intellettuali e non meramente esecutive – risultino non necessariamente indicate in dettaglio ma anche determinabili in base alla formula adoperata dalle parti nel documento contrattuale. Lo specifica la Cassazione nella sentenza n. 1957 del 27 gennaio.