Relativamente ai messaggi televisivi, viene richiesta un’attenzione paritaria all’indicazione dei prezzi e alla descrizione del servizio. In questo caso è dato grande risalto alla parola “abbonamento”, che sullo schermo deve essere evidenziata più dei termini, relegati nella parte bassa del video. Sostanzialmente è lo stesso anche per le pubblicità su carta stampata. La regolamentazione diverge per le comunicazioni via Internet. Si prevede innanzitutto che la landing page, ovvero la pagina web dedicata all’attivazione di un abbonamento, non debba mai contenere elementi discordanti che spingano l’utente ad errori sulla natura del servizio. La raccomandazione riguarda soprattutto i banner e i pop-up, utilizzati dagli operatori per invogliare gli utenti all’acquisto. E’ consentito l’abbinamento di manifestazioni a premi e promozioni di servizi, ma l’utente deve avere ben chiara la distinzione dal primo contatto. Ciò vuol dire che deve sempre essere indicato che l’attivazione del servizio è presupposto necessario per la partecipazione alla manifestazione. Al fine di consentire all’utente un esauriente flusso di informazioni, sono previsti link che rimandino al regolamento del concorso.
L’elaborazione delle campagne pubblicitarie è affidata ai fornitori di servizi, sottoposti ad uno stringente controllo da parte degli operatori titolari della numerazione. All’utente è dato ampio spazio per la presentazione di contestazioni sulle modalità di fornitura delle informazioni. Per tutelarlo, il codice istituisce anche un Comitato di Garanzia, che vedrà la luce tra sei mesi. La cessazione della fruizione dei servizi può avvenire con un semplice “STOP”, da inserire in un SMS diretto al numero con il quale il servizio è stato istituito, o con una telefonata ai centri di assistenza. L’Autorità conferisce un ruolo preminente ai servizi clienti, raggiungibili mediante IVR, il risponditore automatico con il quale il cliente interagisce dopo la chiamata vocale. L’Agcom richiede determinati standard qualitativi ai servizi di assistenza, fissando in 30 secondi l’intervallo di tempo tra la selezione dell’operatore umano e il momento in cui la richiesta viene inoltrata e accettata. Le disposizioni contenute nel codice dovranno essere integrate entro la fine del 2013 nei contratti commerciali degli operatori.
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