L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha stabilito le condizioni generali di espletamento del servizio postale universale. Il regolamento favorisce la trasparenza nella comunicazione dei prezzi dei servizi, che saranno disponibili sul sito web di Poste Italiane. Le tariffe saranno determinate dalla stessa Autorità in base ad una valutazione comparativa sui costi sostenuti dall’operatore. Va sottolineata una disciplina intransigente per la fase di invio. Poste Italiane è autorizzato a distruggere o destinare alla beneficenza i recapiti con indirizzo incompleto o difficile da determinare. La stessa condotta è valida per gli invii privi di affrancatura. Il Garante si dimostra inflessibile anche in relazione alla spedizione di armi, vietata senza riserve.
Ad esigenze di pubblicità per l’utenza risponde la nuova disposizione che rafforza la comunicazione tra gli uffici postali e gli utilizzatori del servizio. Infatti i centri sono tenuti ad esporre con 30 giorni di preavviso le novità riguardanti le variazioni degli orari per l’apertura al pubblico ed eventuali notifiche inerenti al termine delle loro attività. La regolamentazione è scarsa sul fronte delle modalità di pagamento. L’Agcom ha rinviato la discussione sul tema delle macchine affrancatrici, in barba alle richieste dell’operatore TNT. Quest’ultimo ha invocato l’affidamento delle valutazioni tecniche sulle macchine ad un soggetto indipendente.
Per quanto concerne l’oggetto delle consegne, i prodotti editoriali vengono equiparati agli invii semplici, in contrapposizione alle spedizioni di atti giudiziari. A fronte di oggettive difficoltà, viene stabilito che determinati recapiti possono essere ritirati anche negli uffici o nei centri di distribuzione. In realtà la previsione è effettiva solo per quanto riguarda i primi, dal momento che la quantità degli invii prelevati negli edifici di distribuzione è risibile. Una disciplina specifica è elaborata per la giacenza degli atti giudiziari. Il periodo di “stand-by” è determinato in base alla riconosciuta rilevanza delle notificazioni processuali. Capitolo diritti degli utenti: ora anche alle associazioni di consumatori è consentita la presentazione di reclami per eventuali disservizi.
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