Ci era già cascato il presidente emerito della Corte Costituzionale, Valerio Onida. Ieri, anche Fabrizio Barca, già Ministro per la Coesione territoriale del governo Monti, è caduto nell’errore di confidare a un imitatore di Nichi Vendola i suoi pensieri sul nascente governo Renzi e sulla possibilità di far parte della sua squadra di Governo. Pienamente convinto di essere in contatto con il leader di SEL, ma soprattutto assolutamente inconsapevole di essere registrato da Radio24, Fabrizio Barca si è lasciato andare nella descrizione del tentativo di Matteo Renzi, o meglio di Carlo De Benedetti e del suo gruppo editoriale, di convincerlo ad accettare la carica di Ministro dell’Economia. Pochi minuti dopo la diffusione radiofonica delle sue dichiarazioni captate dal finto Nichi Vendola, Fabrizio Barca non ha potuto far altro che twittare il suo dispiacere per l’intrusione nella sua sfera di libertà personale. Ma è lecito registrare una dichiarazione carpita fingendo di essere chi non si è? Ed è lecito darne una diffusione nazionale? La questione è tutt’altro che semplice. Per rispondere c’è da chiedersi se via sia stata una violazione del diritto alla privacy di Fabrizio Barca, personaggio pubblico si, ma non per questo assolutamente sprovvisto di una tutela sia della riservatezza delle sue comunicazioni, sia della sua privacy. Limitiamo il ragionamento alla tutela penale della privacy: l’art. 167 del codice in materia di protezione dei dati personali punisce l’illecita diffusione dei dati personali con la reclusione da sei a ventiquattro mesi. Nel nostro caso il dato personale sottoposto a trattamento illecito è la voce di Fabrizio Barca. Anche la voce di ciascuno di noi, infatti, rientra nella definizione legale di dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione. Ma quando la diffusione di un dato personale è illecita? Tutte quelle volte in cui non vi sia il consenso dell’interessato. E, nel nostro caso, è lecito dubitare che Fabrizio Barca abbia acconsentito alla diffusione delle sue dichiarazioni. Non solo: proprio in tema di registrazione di conversazioni, la Corte di Cassazione, con la sentenza 14 maggio 2011, n. 18908 ha recentemente affermato che “non è illecito registrare una conversazione perché chi conversa accetta il rischio che la conversazione sia documentata mediante registrazione, ma è violata la privacy se si diffonde la conversazione per scopi diversi dalla tutela di un diritto proprio o altrui”. E se Radio24 sostenesse che la conversazione è stata diffusa a tutela della libertà attiva e passiva di informazione? (Wired.it)