Con la sentenza n. 873 il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, il 26 gennaio 2012, ha annullato il Piano di numerazione automatica dei canali della tv in chiaro e a pagamento, il cosiddetto Lcn – Logistic Channel Number. L’ordine era contenuto nella delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni dell’agosto 2010. La delibera in questione era già stata annullata nell’agosto scorso, sempre dal Tar Lazio, per la parte che assegnava la numerazione da 9 a 19 alle emittenti locali su ricorso di Canale34 e Più Blu Lombardia, provvedimento poi sospeso dal Consiglio di Stato.
Per i giudici del Lazio «nella categoria dei “canali generalisti nazionali” vanno inclusi tutti i canali digitali nazionali che diffondono una programmazione generalista, senza che possa distinguersi tra “ex-analogici” e “non ex-analogici”». Dunque, non trova alcun riscontro normativo la «scelta regolamentare dell’Autorità di inserire tra i “canali tematici semigeneralisti” tutti e soli i canali digitali terrestri che diffondono una programmazione generalista solo perché diffusi in simulcast anche in tecnica analogica, essendo chiaro che il solo legittimo criterio di discriminazione tra i “canali a diffusione nazionale” deve essere, secondo il Testo Unico, il genere della programmazione trasmessa». Perciò, «il corretto inserimento di tutti i canali generalisti nazionali, sia ex-analogici che non, nella stessa categoria impone la conseguente attribuzione ai suddetti canali di posizioni dell’LCN consecutive e contigue nel singolo arco di numerazione, senza ricorso a interruzioni o frammentazioni».
A questa considerazione si allaccia anche la bocciatura dell’assegnazione alle televisioni locali dei canali da 9 a 19. Per il Tar, infatti, è illogica la scelta «di scomporre in numerosi “blocchi” (e “sottoblocchi”) gli “archi di numerazione” inserendovi categorie non omogenee, vale a dire inserendo: – il blocco 1- cui vi sono i “canali generalisti nazionali” ex-analogici; – il blocco 10-19, con le emittenti locali; – il blocco costituito dalla sola posizione 20 che accoglie di nuovo un “canale generalista nazionale” ex-analogico; – il blocco 21- cui vi sono alcuni “canali nazionali semigeneralisti” (ossia i “canali generalisti nazionali” non ex-analogici) e, a seguire, alcuni “canali nazionali tematici”; nel blocco 71- 99, di nuovo le emittenti locali». All’opposto, l’Agcom avrebbe dovuto «collocare in uno o più consecutivi archi di numerazione tutti i “canali generalisti nazionali” sia ex-analogici che non, in quanto tale scelta avrebbe garantito all’utente una più agevole comprensione ed uso dell’LCN, in disparte le irrefragabili esigenze di rispetto “condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie” nella disciplina dell’LNC».
In un altro passaggio il Tar osserva, invece, che «nella delibera n. 122/10/Cons del 16 aprile 2010 ed in particolare nell’allegato C, l’Autorità invitava le parti interessate a far pervenire eventuali osservazioni allo schema di delibera pubblicato, entro e non oltre 15 giorni” dalla pubblicazione sul web». «Tale termine – osserva il Tar – si poneva in palese violazione col disposto del citato art. 11, comma 1, del CCE che prevede un termine non inferiore a trenta giorni».
Alla fine delle oltre 50 pagine di sentenza arriva anche il passaggio su “Cielo” e “Cielo2”. Il ministero secondo il giudice «avrebbe dovuto fornire una congrua motivazione sulla diversa qualificazione di detti canali come “semigeneralisti”» con la conseguente «attribuzione di posizioni molto distanti da quelle richieste dall’interessata»; una motivazione che, invece, «è mancata».
La massima:
E’ illegittima la deliberazione adottata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recante il piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi in tecnica digitale terrestre e le relative condizioni di utilizzo, laddove, nello stabilire l’ordinamento automatico dei canali televisivi, scompone in numerosi “blocchi” – e “sottoblocchi” – gli “archi di numerazione” inserendovi categorie non omogenee (nella specie, inserendo: il blocco 1-9, in cui vi sono i c.d. “canali generalisti nazionali” ex-analogici; il blocco 10-19, con le emittenti locali; il blocco costituito dalla sola posizione 20 che accoglie un “canale generalista nazionale” ex-analogico; il blocco 21-70, in cui vi sono taluni “canali nazionali semigeneralisti” – vale a dire i “canali generalisti nazionali” non ex-analogici – e, a seguire, taluni “canali nazionali tematici”; nel blocco 71- 99, le emittenti locali); l’Agcom avrebbe invece dovuto collocare in uno o più consecutivi archi di numerazione tutti i “canali generalisti nazionali” sia ex-analogici che non, poiché detta scelta avrebbe garantito all’utente una più agevole comprensione ed uso dell’LCN (Logical Channel Numbering od ordinamento automatico dei canali).
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