LA MANCATA COMPARIZIONE DEL QUERELANTE NON INTEGRA REMISSIONE TACITA DELLA QUERELA

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Con la sentenza 30 ottobre-15 dicembre 2008, n. 46088, la Cassazione stabilisce che, all’infuori dell’ipotesi espressamente e specificamente disciplinata dagli artt. 21, 28 e 30 del decreto-legislativo del 28 agosto 2000, n. 274, la mancata comparizione del querelante nel processo, nonostante la sollecitazione del giudice a comparire, non configura una rimessione tacita di querela.

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