La presentazione irrituale e tardiva di dichiarazione integrativa non può tener luogo dell’unico mezzo per ottenere il rimborso delle somme indebitamente versate (vale a dire la procedura di cui all’art. 38, D.P.R. n.602/1973.
Solo l’istanza di rimborso è idonea a rettificare in senso favorevole al contribuente l’originaria dichiarazione, non essendogli consentito di operare il ricalcolo con una dichiarazione integrativa tardivamente presentata a credito riportato come eccedenza in compensazione nella successiva dichiarazione.
(Cassazione civile Sentenza, Sez. Trib., 20/12/2007, n. 26839)
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