Categories: Giurisprudenza

LA CORTE DEI DIRITTI DELL’UOMO TRA OBBLIGO DI RETTIFICA E LIBERTÀ DI ESPRESSIONE

Nei mesi passati ha fatto molto discutere la proposta di riforma delle intercettazioni, che conteneva al suo interno anche un articolo che estendeva l’obbligo di rettifica previsto per la stampa a tutti i siti internet. Anche se il relativo dibattito appare temporaneamente sopito, una recente pronuncia della Corte Europea dei diritti dell’uomo, la sentenza n. 43206/07 pubblicata il 3 aprile 2012 risulta in netta controtendenza ponendo la necessità di una riflessione su tale istituto e la sua applicazione in Italia.

Riassumiamo la vicenda. Un giornalista polacco pubblica un articolo decisamente critico nei confronti di una amministrazione comunale e del suo sindaco. Quest’ultimo risponde con una lettera al giornalista, chiedendone la pubblicazione quale rettifica all’articolo. Il giornalista si rifiuta di pubblicare la rettifica e non risponde al sindaco precisando i motivi della mancata pubblicazione, adempimento che è previsto obbligatoriamente dalla legislazione polacca. Il sindaco si rivolge al tribunale competente, dove il giornalista si difende sostenendo che la lettera non aveva le caratteristiche di una rettifica essendo sprovvista di carattere di oggettività, quanto piuttosto conteneva insinuazioni. Il tribunale però, sulla base della normativa nazionale che prevede la rettifica come obbligatoria, condanna il giornalista alla pena di 4 mesi da scontare a mezzo di servizi sociali e sospende il giornalista per 2 anni dalla professione. La sentenza comminata viene confermata anche in appello, e a quel punto il giornalista impugna la decisione al Tribunale di Strasburgo.
La Corte dei diritti dell’uomo esamina la vicenda alla luce della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, che all’articolo 10 stabilisce: “Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinioni e di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera”.
Tale libertà, quindi, presenta due facce: il diritto di ricevere informazioni (per il pubblico) ma anche quello di informare, laddove quest’ultima non è limitata alla sola stampa, essendo riferita genericamente alla “persona”.
Ovviamente questa libertà non è assoluta, ma soffre di eccezioni che però devono essere esplicate entro specifiche condizioni e formalità, laddove, come precisa sempre l’articolo 10 della Convenzione, le restrizione alla libertà di espressione derivano da necessità di sicurezza nazionale, di ordine pubblico e prevenzione di reati, e protezione della reputazione o comunque dei diritti altrui.

Gli Stati aderenti alla Convenzione possono, quindi, prevedere delle limitazioni (come l’obbligo di rettifica che garantisce il diritto di replica e il pluralismo) che però sono ammesse solo in via eccezionale, poiché in un sistema democratico le azioni o le omissioni del governo devono essere soggette al controllo non solo delle autorità legislative e giudiziarie, ma anche dell’opinione pubblica.
I giudici di Strasburgo hanno, quindi, precisato che la legislazione che prevede sanzioni di carattere penale, come nel caso in questione, in conseguenza del rifiuto di ottemperare all’obbligo di comunicare i motivi del diniego in merito alla pubblicazione della rettifica, è contraria alla Convenzione.
Nello specifico si trattava, infatti, di un articolo di interesse pubblico chiaramente non diffamatorio, per cui vi è un’evidente sproporzione tra il comportamento del giornalista e la sanzione applicata, sanzione che diventa una misura dissuasiva nei confronti del cronista, incidendo sulla libertà di stampa e di espressione.

Le ripercussione della sentenza suddetta potrebbero essere rilevanti anche all’interno del nostro paese. La Convenzione europea dei diritti dell’uomo è stata ratificata in Italia, e la legislazione italiana prevede appunto l’istituto della rettifica nella legge 47 del 1948 (legge sulla stampa), all’articolo 8. Tale articolo obbliga il direttore o il responsabile di un giornale a far inserire gratuitamente, nel termine di 48 ore, la rettifica dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini o ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazione da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità. Quindi l’articolo 8 impone ai giornali la pubblicazione della rettifica ad insindacabile giudizio del soggetto che si presume leso, anche se l’articolo non viola norme penali; è sufficiente che il contenuto sia ritenuto dal soggetto citato nell’articolo lesivo della sua dignità o contrario a verità.
Ed è proprio tale automatismo che risulterebbe in contrasto con la Convenzione dei diritti dell’uomo. Secondo la Corte di Strasburgo, infatti, i giudici nazionali devono contemperare le libertà e i diritti in gioco e verificare che la rettifica non comprima la libertà di espressione, invece di limitarsi ad applicare automaticamente l’obbligo di pubblicare la rettifica.

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