Pubblichiamo sul nostro sito una sentenza della Cassazione Civile Sezione Lavoro risalente al 16 luglio 2014. Oggetto del provvedimento è il trattamento di prepensionamento per i dipendenti da imprese editoriali per cui è intervenuto un decreto di autorizzazione al trattamento straordinario di integrazione salariale. A ricorrere in Cassazione contro l’Inpgi sono due giornalisti che pretendono: 1) la dichiarazione di illegittimità del ritardo/rifiuto dell’INPGI – Istituto Nazionale Previdenza Giornalisti Italiani Giovanni Amendola nel riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato, con decorrenza dalla relativa rispettiva domanda; 2) la conseguente condanna dell’INPGI all’erogazione del suindicato trattamento, con accessori di legge; 3) la condanna dell’INPGI al risarcimento dei danni conseguenti al mancato o ritardato pagamento del trattamento richiesto, anche con riguardo alla lesione dell’integrità psico- fisica derivatane. La Corte d’Appello ha disatteso tutte le censure dei giornalisti, ritenendole infondate. La Suprema Corte, invece, ha ritenuto fondata l’istanza e ha disposto la cassazione con rinvio. Di seguente la massima originata dalla fattispecie. In materia di provvidenze per l’editoria, l’art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416 – “ratione temporis” applicabile, nel testo anteriore alla sostituzione disposta dall’art. 14 della legge 7 marzo 2001, n. 62, come rettificato dal d.l. 5 aprile 2001, n. 99, conv. in legge 9 maggio 2001, n. 198 – prevedeva, in favore dei giornalisti professionisti, limitatamente al numero di unità ammesso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per i soli casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di crisi aziendale, oltre alla facoltà di optare, nei termini previsti, per il prepensionamento qualora fossero stati ammessi al trattamento di integrazione salariale, anche l’ulteriore autonomo beneficio – abolito dal suindicato art. 14 – consistente nella possibilità di essere ammessi “a domanda” a godere del trattamento di prepensionamento, se dipendenti da imprese per le quali era intervenuto un decreto di autorizzazione al trattamento straordinario di integrazione salariale, indipendentemente dalla circostanza di essere stati posti o meno in cassa integrazione guadagni straordinaria, purché in possesso dei relativi requisiti contributivi e fosse stato accertato lo stato di crisi aziendale dell’impresa datrice di lavoro e, dunque, a condizione che la domanda fosse stata presentata prima della scadenza del periodo per il quale il Ministero del lavoro, con proprio decreto, aveva riconosciuto la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675. Per un approfondimento ecco il link alla sentenza:
http://circolari.editoria.tv/?p=24856
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