Pubblichiamo sul nostro sito una sentenza della Cassazione Civile risalente al 25 settembre 2014. Il provvedimento mette luce sulle problematiche relative alla tassa di concessione governativa per la telefonia mobile. Parti in causa sono Vodafone e l’Agenzia delle Entrate. L’operatore telefonico ricorre alla Suprema Corte contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte 27/31/12 del 3 luglio 2012. La Agenzia ha contestato alla concessionaria Vodafone Omnitel D.V. di non avere riscosso e quindi versato al Fisco la tassa di concessione governativa, in relazione a utenti ritenuti (erroneamente) dalla Vodafone esenti dalla tassa stessa. Da questa infrazione, secondo l’Agenzia, è derivata la responsabilità della Vodafone, sempre in base al citato comma 2, per quanto non riscosso (con possibilità di rivalsa sugli utenti). La CTR ha affermato l’esistenza del profilo di responsabilità della Vodafone, dal momento che l’obbligo di pagamento del concessionario non discenderebbe dal citato secondo comma dell’art. 9 (che pone a carico del p.u. il pagamento della tassa evasa) bensì dalle note 1 e 2 dell’art. 21 della tariffa allegata al D.P.R. n. 641 del 1972, che prevedono l’onere per i concessionari di versare la tassa a prescindere dalla loro qualità di pubblici ufficiali. Il ricorso di Vodafone replica però nel che il giudice di merito ha così posto in essere una immutatio libelli non consentita perchè l’atto amministrativo di addebito era stato emesso in riferimento all’art. 9, comma 2 cit. e non alle note della tariffa. Ritiene – in sostanza – che avendo il giudice escluso la applicabilità di tale comma (in quanto essa non è p.u.) doveva ritenere illegittimi sia la sanzione sia il recupero della tassa. Il Collegio condivide le ragioni del ricorso. L’obbligo di motivazione dell’atto impositivo persegue il fine di porre il contribuente in condizione di conoscere la pretesa impositiva in misura tale da consentirgli sia di valutare l’opportunità di esperire l’impugnazione giudiziale, sia, in caso positivo, di contestare efficacemente l’an e il quantum debeatur. Detti elementi conoscitivi devono essere forniti all’interessato, non solo tempestivamente (e cioè inserendoli ab origine nel provvedimento impositivo), ma anche con quel grado di determinatezza ed intelligibilità che permetta al medesimo un esercizio non difficoltoso del diritto di difesa. Dunque se nell’atto impositivo è stata identificata una norma quale giustificatrice della pretesa fiscale e conseguentemente sono stati indicati fatti che rientrano nella norma stessa, non è consentito al giudice affermare la fondatezza della pretesa tributaria in base ad altra norma che contempla presupposti materiali differenti.
Link alla sentenza: http://circolari.editoria.tv/?p=24980
Giannandrea Contieri
Ricordiamo che entro il prossimo 31 gennaio 2025, le imprese editrici di testate che accedono…
Il Garante per la privacy sanziona ChatGpt: per Sam Altman e la sua Open Ai…
La notizia è passata, come spesso accade, quasi in sottofondo. In Italia Google è il…
Usigrai torna ad alzare la voce e lo fa sul piano di incentivazione all’esodo promosso…
Il gruppo Visibilia passa di mano: lo ha annunciato Il Giornale, ieri sera, nell’edizione online…
La voce ricavi di Google “vale” tre volte quella di Rcs-Cairo Communications, cinque volte Gedi.…