Per effetto di tali modifiche, a decorrere dal 1° gennaio 2014, viene individuata una nuova classe di beni, detta dei supporti integrativi, ovvero “… i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori, videomagnetici o digitali ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente ai libri per le scuole di ogni ordine e grado e per le università, ivi inclusi i dizionari, e ai libri fruibili dai disabili visivi, a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che, per il loro contenuto, non siano commerciabili separatamente”, ai sensi del quarto periodo del primo comma, lettera c) dell’art. 74, D.P.R. n. 633/72.
Con il quinto ed il sesto periodo del medesimo art. 74, primo comma, lettera c), D.P.R. n. 633/72 si stabilisce altresì l’applicazione dell’aliquota IVA propria di ciascun bene, quando questi siano diversi dai supporti integrativi, abbiano prezzo indistinto e siano ceduti in un’unica confezione unitamente ai prodotti editoriali. In questo caso, la base imponibile a cui imputare l’aliquota propria del bene diverso dal prodotto editoriale, sarà data dal costo “specificamente inerente il medesimo bene abbinato al prodotto editoriale”; ovvero dalla differenza tra il prezzo dell’intera confezione ed il costo del bene congiunto. Nel caso in cui il costo del bene, diverso dal supporto integrativo, ceduto congiuntamente ad un prodotto editoriale, superi del 50% il prezzo di vendita dell’intera confezione, occorre applicare l’IVA ordinaria, in luogo del regime speciale monofase.
Trova altresì applicazione il regime IVA ordinario in luogo del regime speciale monofase per:
Infine, sempre con decorrenza 1° gennaio 2014, viene disposta l’abrogazione delle disposizioni per la commercializzazione di libri, giornali, quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici congiuntamente a beni, diversi dai supporti integrativi, funzionalmente connessi.
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