Categories: Giurisprudenza

INTERCETTAZIONI: PRIVACY O DIRITTO ALL’INFORMAZIONE?

Con la pubblicazione della bozza Severino sulla riforma della giustizia è tornato in voga il tema delle intercettazioni. Il problema etico e giuridico è sempre lo stesso: le intercettazioni vanno pubblicate a prescindere, anche quando si rischia di ledere il diritto alla privacy? . La Carta dei Doveri del Giornalista dice che il giornalista è tenuto a rispettare il diritto di riservatezza del cittadino, e non può pubblicare notizie sulla sua vita privata se non quando siano di rilevante interesse pubblico. Eppure sovente questa dispozione viene violata dai cattivi giornalisti che si appellano all’art.21 della nostra Costituzione. Per trovare degli esempi pratici, basti guardare agli innumerevoli casi di cronaca nera trasformati dai giornali in veri e propri serial a episodi. I media non si limitano più ad occuparsi del delitto. Costruiscono storie parallele al fatto principale, col solo scopo di solleticare la morbosità della gente. Eppure l’art. 5 del Codice di Deontologia afferma con chiarezza che il giornalista deve rispettare l’essenzialità dell’informazione, evitando riferimenti ad altri soggetti non interessati ai fatti. Il successivo articolo stabilisce che anche in relazione alle persone pubbliche le notizie possono essere pubblicate solo se sono connesse al ruolo svolto dal personaggio. Ma anche in questo caso si registra una tendenza dei media a stimolare il pubblico con fatti di dubbio gusto.Davvero serve, ai fini dell’informazione, divulgare i particolari più coloriti del teatrino del bunga bunga? Non era meglio focalizzarsi su altri aspetti della vita pubblica di un personaggio convolto in numerosi procedimenti penali?

Occorre perciò contemperare il diritto alla privacy e la libertà di informazione, consentendo solo la pubblicazione dei fatti che possono avere un reale interesse per la comunità. Ma questo può avvenire solo con un maggior controllo da parte dell’Ordine dei Giornalisti, che dovrebbe far rispettare con maggior frequenza l’art. 13 del Codice di Deontologia, avente ad oggetto la previsione di sanzioni per gli illeciti disciplinari. La categoria non deve chiudersi in sé stessa per difendere in modo intransigente i propri interessi. Per il bene della privacy, potrebbe essere salutare la nomina di membri esterni all’Ordine per l’applicazione dei meccanismi disciplinari.
Giuseppe Liucci

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