Primo ok della Camera alla stretta sulle intercettazioni voluta dal governo: dopo una maratona di sei ore la commissione Giustizia di Montecitorio ha terminato l’esame del provvedimento che approderà in Aula lunedì 23 febbraio. Queste le principali novità introdotte dal testo:
LIMITI DI AMMISSIBILITA’. Le intercettazioni restano possibili, come previsto dall’attuale articolo 266 del codice penale, per delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o la reclusione superiore nel massimo a cinque anni, per i delitti contro la Pubblica amministrazione, per quelli riguardanti la droga, il contrabbando, le armi e gli esplosivi, l’ingiuria, la minaccia, l’usura, l’insider trading, l’aggiotaggio, la molestia anche telefonica, la diffusione di materiale pedopornografico. Tuttavia saranno autorizzate soltanto quando vi siano “gravi indizi di colpevolezza” (e non più “gravi indizi di reato” come prevede la norma attuale): l’autorizzazione è decisa da un tribunale collegiale composto da tre giudici.
DURATA DELLE INTERCETTAZIONI: 60 GIORNI AL MASSIMO. Potranno durare al massimo 30 giorni, anche non continuativi. La durata può essere prorogata su richiesta motivata del pm di altri 15 giorni, anche non continuativi. Una ulteriore proroga delle operazioni fino a 15 giorni, anche non continuativi, può essere autorizzata qualora siano emersi nuovi elementi.
MAFIA E TERRORISMO. Diversa la disciplina quando si indaga per mafia, terrorismo e reati gravissimi quali riduzione in schiavitù, tratta di persone, sequestro di persona per rapina o estorsione, contrabbando, traffico di stupefacenti: l’autorizzazione a disporre le intercettazioni è data se vi sono “sufficienti indizi di colpa”. E le operazioni non possono superare i 40 giorni ma possono essere prorogate dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano gli stessi presupposti, entro i termini di durata massima delle indagini preliminari.
INTERCETTAZIONI AMBIENTALI. Sono consentite “solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi dove sono disposte si stia svolgendo l’attività criminosa”. Fanno eccezione i reati di mafia, terrorismo e quelli gravissimi.
PROCEDIMENTO CONTRO IGNOTI. Le intercettazioni potranno essere richieste solo dalla parte offesa e solo sulle sue utenze. Potranno essere acquisiti documenti relativi al traffico telefonico per capire chi fosse presente sul luogo del delitto.
ARCHIVIO RISERVATO. Le telefonate e i relativi verbali saranno custodite in un archivio presso la Procura. I procuratori avranno il potere di gestione e controllo dei centri di intercettazione e di ascolto.
DIVIETO UTILIZZO IN PROCEDIMENTI DIVERSI. Le intercettazioni non potranno essere usate in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte. Salvo i casi di mafia e terrorismo.
CARCERE PER CHI PUBBLICA INTERCETTAZIONI DA DISTRUGGERE. Chi pubblicherà il contenuto di intercettazioni per le quali è stata ordinata la distruzione commetterà un vero e proprio delitto, punito con la reclusione da 1 a 3 anni. Stessa pena anche per chi pubblica anche per riassunto o in parte atti e contenuti relativi a conversazioni o flussi di comunicazione riguardanti fatti e circostanze o persone estranee alle indagini di cui sia stata disposta l’espunzione.
PM SENZA VOLTO. Il ddl prevede lo stop alla pubblicazione di nomi o immagini di magistrati relativamente ai procedimenti e processi penali a loro affidati, salvo quando l’immagine del magistrato non sia scindibile dal diritto di cronaca e quando per il dibattimento siano state disposte le riprese televisive.
INDAGINI OFF LIMITS PER LA STAMPA. L’articolo 2 del ddl intercettazioni vieta la pubblicazione, “anche parziale o per riassunto o del relativo contenuto, di atti di indagine preliminare, nonché di quanto acquisito al fascicolo da parte del pm o del difensore anche se non sussiste più il segreto, fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al temine dell’udienza preliminare”.
MULTE A EDITORI E GIORNALISTI. Gli editori dei giornali che violeranno il divieto di pubblicazione saranno puniti con multe fino a 370mila euro. Per i giornalisti invece che infrangono il divieto, il provvedimento prevede l’arresto fino a 30 giorni o l’ammenda fino a 5mila euro oppure fino a 10mila se si tratta di intercettazioni.
ARRESTO PER PM TALPA. Il pubblico ufficiale o il magistrato responsabili della fuga di notizie sulle intercettazioni saranno puniti con l’arresto fino a un anno e l’ammenda da 500 a 1.032.
TETTO DI SPESA. Con decreto del ministero della Giustizia, sentito il Csm, è stabilito annualmente lo stanziamento complessivo massimo di spesa per il servizio riguardante le operazioni di intercettazione ripartito per ciascun distretto di corte d’appello. Il procuratore generale della corte d’appello provvede alla ripartizione dello stanziamento tra singole procure. Il limite di spesa può essere derogato su richiesta del procuratore capo al procuratore generale per comprovate sopravvenute esigenze investigative.
SOSTITUZIONE PER PM CHE VIOLANO IL SEGRETO. La toga che rilascia “pubblicamente dichiarazioni” sul procedimento che gli viene affidato ha l’obbligo di astenersi. E dovrà essere sostituito se iscritto nel registro degli indagati per rivelazione del segreto d’ufficio.
LIMITI A PROCESSI IN TV. La ripresa televisiva dei processi potrà essere autorizzata solo se le parti la consentono.
STRETTA ANCHE PER LE IMMAGINI VIDEO. La disciplina prevista dal ddl del governo vale non solo per le intercettazioni telefoniche ma anche per altre forme di telecomunicazione e per le riprese video.
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