Giovedì 15 marzo la Commissione Cultura della Camera sarà occupata nell’indagine conoscitiva sull’applicazione della legge n. 2 del 9 gennaio 2008, recante disposizioni concernenti la Società Italiana degli Autori e degli Editori (SIAE), con particolare riferimento ad attività, gestione e governance della medesima Società. In particolare verranno auditi i rappresentanti delle organizzazioni sindacali.
Durante la seduta del 29 febbraio è intervenuto Gian Luigi Rondi, Commissario straordinario della SIAE che ha difeso l’importante funzione istituzionale della SIAE nel tutelare i diritti patrimoniali degli autori e degli editori. «Il diritto d’autore – ha affermato Gian Luigi Rondi – può essere considerato la linfa vitale dell’intero sistema dell’industria culturale di una nazione. La SIAE, tutelando gli autori e gli editori, sostiene l’industria creativa italiana, promuove l’identità culturale nazionale e contribuisce significativamente allo sviluppo socioeconomico del Paese. Ricordiamo che cultura e spettacolo rappresentano in Italia l’1,6 per cento del prodotto nazionale lordo e impiegano circa 300.000 persone».
Rondi si è scagliato contro la deregulation del diritto d’autore sul web («Purtroppo non esiste, allo stato attuale, alcun dossier aperto in Parlamento in merito al rispetto del copyright sul web. Si è piuttosto in attesa di un intervento regolatorio da parte dell’Agcom e ci si augura che essa possa vedere la luce prima della conclusione dell’attuale mandato dei suoi consiglieri») e contro il decreto-legge sulle liberalizzazioni che ha introdotto – all’articolo 39, comma 3 – disposizioni che aprono il mercato nel settore della tutela dei diritti degli artisti, interpreti ed esecutori, al fine di favorire la creazione di nuove imprese che possano affiancarsi all’IMAIE. La questione, per Rondi è molto delicata: «non è affatto certo che il mercato e la concorrenza tra le società di collecting siano necessariamente la soluzione migliore. Vi è il fondato dubbio soprattutto che i più deboli all’interno delle predette categorie possano subire una diminuzione di tutela dal proliferare di imprese che si fanno concorrenza tra di loro in questo specifico settore, con tutti i rischi connessi di scarsa solidità e affidabilità finanziaria dei nuovi soggetti che entrano in questo mercato e di scarsa sostenibilità economica del servizio, che, una volta privatizzato, potrebbe riuscire di difficile accesso per gli autori, gli interpreti e gli esecutori dotati di minore forza economica».
Ddl C. 5025 di conversione del DL 1/2012
Art. 39 (Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica e disposizioni in materia di diritti connessi al diritto d’autore).
1. All’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:
e) gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa;
f) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito a compensazione delle successive anticipazioni al distributore; g) fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell’applicazione delle vigenti disposizioni in materia;
h) le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, contrarie alle disposizioni del presente articolo, sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge e non viziano il contratto cui accedono.
2. Al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, mediante lo sviluppo del pluralismo competitivo e consentendo maggiori economicità di gestione nonché l’effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti, l’attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in qualunque forma attuata, è libera.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e previo parere dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, sono individuati, nell’interesse dei titolari aventi diritto, i requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari di tali diritti connessi».
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