Si trova ancora all’esame della VII Commissione Cultura della Camera la proposta di legge n. 2393 volta a modificare i requisiti per l’esercizio della professione di giornalista (in particolare le modalità di accesso alla professione di giornalista, il Consiglio nazionale e i Consigli regionali dell’Ordine, la responsabilità disciplinare degli iscritti all’albo e la correttezza dell’informazione), intervenendo sulla legge n. 69 del 1963.
ACCESSO ALLA PROFESSIONE DI GIORNALISTA
Per l’iscrizione all’elenco dei giornalisti professionisti, la normativa vigente non richiede un titolo di studio minimo. Sono, infatti, richiesti un’età non inferiore agli anni 21, lo svolgimento di un periodo di pratica giornalistica pari almeno a 18 mesi – con relativa iscrizione al registro dei praticanti – e il superamento di una prova di idoneità professionale.
La proposta di legge all’esame del Parlamento introduce tra i requisiti per l’accesso alla prova di idoneità professionale il possesso di una qualsiasi laurea e il compimento della pratica giornalistica in uno dei seguenti ambiti:
• laurea specialistica o magistrale il cui percorso sia costituito almeno per il 50% da attività pratica orientata alla professione di giornalista;
• master universitario biennale;
• corsi biennali svolti presso istituti di formazione al giornalismo.
Si prevedono, altresì, norme transitorie in favore di chi non possiede uno o entrambi i requisiti introdotti, nonché la limitazione del numero di domande di ammissione alla prova di idoneità professionale a due per anno solare.
ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI PUBBLICISTI
Il provvedimento intende anche subordinare l’iscrizione nell’elenco dei pubblicisti – fermi restando gli altri requisiti previsti – al superamento di un colloquio in materia di norme giuridiche attinenti al giornalismo ed etica professionale. Il colloquio può essere sostituito dalla frequenza di specifici corsi formativi.
CONSIGLI DELL’ORDINE
Con riferimento al Consiglio nazionale dell’Ordine, la proposta di legge, oltre ad intervenire sulle modalità di convocazione dell’organo, affida il compito di disciplinarne la composizione e definirne le modalità di elezione ad un regolamento emanato dal Ministero della giustizia. Una disposizione di natura procedurale, invece, modifica la modalità di convocazione delle assemblee elettorali dei Consigli dell’ordine regionali.
RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE E CORRETTEZZA DELL’INFORMAZIONE
La proposta, infine, dispone l’istituzione di una Commissione deontologica nazionale – il cui compito è accertare in secondo grado la responsabilità disciplinare degli iscritti all’ordine – e, presso ogni distretto di Corte d’appello, di un Giurì per la correttezza dell’informazione.
PREPENSIONAMENTO DEI GIORNALISTI
Anche al fine di sostenere il settore dell’editoria, è stata estesa ai giornalisti dipendenti delle imprese editrici di giornali periodici la facoltà di optare per il pensionamento anticipato, già prevista per i giornalisti professionisti iscritti all’INPGI, dipendenti di aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, dipendenti delle imprese editrici di giornali quotidiani e di agenzie di stampa a diffusione nazionale. Per il sostegno dell’onere derivante dal richiamato prepensionamento, sono stati stanziati complessivamente 20 milioni di euro.
Antonietta Gallo
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