Categories: Giurisprudenza

IN ARRIVO IL NUOVO REGOLAMENTO RELATIVO ALLA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN TECNICA DIGITALE

Alla luce delle recenti modifiche normative intervenute nel corso degli ultimi anni l’Agcom sta varando la nuova disciplina per i fornitori di servizi media audiovisivi. La delibera (212/11/CONS), oggetto di consultazione pubblica, andrà a sostituire la 435/01/CONS. Numerose sono le novità. Vediamole nel dettaglio:
Per quanto riguarda l’operatore di rete, in attuazione di quanto previsto dall’art. 1, comma 11, della Legge di stabilità 2011, sarà obbligato ai fini dell’uso efficiente dello spettro radio, a trasportare “su ciascuna rete nazionale o locale DVB-T, almeno sei programmi o palinsesti diffusi in tecnica SD ovvero almeno tre programmi o palinsesti diffusi in tecnica HD”. Lo schema di regolamento precisa che il trasporto, da parte di operatori di rete locali, di programmi nazionali può avvenire nel rispetto della quota di riserva pari ad un terzo della capacità trasmissiva stabilita a favore dei soggetti autorizzati a fornire contenuti televisivi in ambito locale (art. 8, comma 2, del D.L.vo n. 177/2005), nonché nel rispetto degli obblighi di must carry, introdotti dall’articolo 4 del D.L. n. 34/2011 e richiamati all’art. 26 dello schema di regolamento. Questo è un punto molto importante, poiché obbliga la cessione, da parte dell’operatore di rete locale, di una quota della capacità trasmissiva ad esso assegnata, comunque non inferiore a due programmi, a favore dei soggetti legittimamente operanti in ambito locale alla data del 1° gennaio 2011, non destinatari dei diritti di uso delle frequenze.
Alcune variazione anche riguardo i fornitori di servizi di media audiovisivi. Con riferimento all’autorizzazione, vengono confermati i requisiti oggi richiesti per lo svolgimento dell’attività, con la sola innovazione apportata con riferimento alla previsione dell’autorizzazione a carattere comunitario in ambito nazionale, che può essere rilasciata a fondazioni, associazioni riconosciute o non riconosciute e società cooperative prive di scopo di lucro. E’ precisato poi che l’autorizzazione costituisce titolo per la trasmissione differita dello stesso palinsesto e, tra gli elementi da indicare nella domanda, viene aggiunta l’indicazione del genere di programmazione e ogni altro elemento che rileva ai fini dell’attribuzione dell’identificatore LCN. Lo schema di regolamento, alla luce delle innovazioni introdotte dal c.d. Decreto Romani (Decreto Legislativo n. 44/2010), prevede espressamente, a carico dei titolari di autorizzazione, l’obbligo del rispetto delle norme stabilite a garanzia degli utenti dall’art. 32 del D.L.vo n. 177/2005 e s.m.i. in materia di numerazione automatica dei canali in DVB-T (LCN), nonché delle disposizioni a tutela del diritto d’autore (art. 32-bis del D.L.vo n. 177/2005) e di quelle relative al diritto di cronaca ed eventi di particolare rilevanza (artt. 32-ter e 32- quater del D.L.vo n. 177/2005).
Infine l’Agcom ha previsto di mantenere, per tre anni, il sistema di pagamento attualmente in vigore per le emittenti analogiche e relativo al canone di concessione. Per cui, se tale orientamento passasse a seguito della consultazione pubblica, gli operatori di rete televisivi nazionali e locali, già esercenti reti televisive analogiche, saranno tenuti a corrispondere i contributi con le modalità stabilite dall’art. 27 L. n. 488/1999 e dal D.M. 23 ottobre 2000.

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