Imprese, quando va inviata l’Informativa economica di sistema?

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Le imprese devono inviare l’informativa economica di sistema. Ecco tutto quello che occorre sapere su questo adempimento. Chi ed entro quando le imprese devono assolvere all’obbligo dell’informativa.

In virtù del decreto‐legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all’art. 106, comma 1) che consente alle società di convocare l’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio di esercizio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364 e 2478‐bis c.c. o dalle diverse disposizioni statutarie, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha prorogato la scadenza per l’invio della comunicazione IES (Informativa Economica di Sistema) per l’anno 2021 sino alla data ultima del 30 settembre 2021 in luogo del prossimo 31 luglio 2021.

L’ulteriore novità è rappresentata dalla modalità di compilazione e di trasmissione dell’informativa. Da quest’anno, infatti, non sarà più possibile scaricare i modelli e inviarli a mezzo PEC ma bisognerà accedere ai servizi per la compilazione e l’invio autenticandosi al portale https://servizionline.agcom.it/ utilizzando una delle seguenti utenze: SPID, CIE e TS-CNS.

Una volta avvenuta l’autenticazione, il legale rappresentante dell’impresa dovrà associare la propria identità al soggetto giuridico di riferimento e, qualora lo volesse, potrà delegare un terzo soggetto per l’utilizzo dei servizi del portale.

Ricordiamo che l’IES è una dichiarazione annuale obbligatoria prevista dalla delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 397/13/CONS e successive modifiche e integrazioni cui sono tenuti tutti i soggetti che operano nel settore dei media.

In particolare, i soggetti obbligati sono gli operatori di rete, i fornitori di un bouquet di programmi pay tv, fornitori di servizi di media audiovisivi o radiofonici, i fornitori di servizi interattivi associati e/o di servizi di accesso condizionato, i soggetti esercenti l’attività di radiodiffusione, le imprese concessionarie di pubblicità, le agenzie di stampa a carattere nazionale (ivi compresi i soggetti i cui notiziari siano distribuiti in abbonamento, a titolo oneroso, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato, ad almeno un editore a carattere nazionale che realizzi un prodotto ai sensi della legge n. 62 del 2001), gli editori, anche in formato elettronico, di giornali quotidiani, periodici o riviste, altre pubblicazioni periodiche ed annuaristiche e altri prodotti editoriali, i fornitori di servizi di intermediazione on line e i fornitori di motori di ricerca on line.

Sono altresì tenute all’invio della IES le società che, a prescindere dal proprio luogo di stabilimento o di residenza, redigono il bilancio consolidato dei soggetti che svolgono le predette attività.

Tali soggetti sono tenuti a produrre i documenti contabili e le informazioni utili alla individuazione dei ricavi realizzati in Italia o comunque riferiti al territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di società aventi sede all’estero, relativi al valore della produzione così come risultante da tali bilanci.

Sono esentati dall’obbligo dell’invio della comunicazione i soggetti che, nell’anno di riferimento, abbiano realizzato ricavi totali (incluse le provvidenze pubbliche e le convenzioni con soggetti pubblici) riferibili alle attività rilevate dalla IES pari a zero euro.

Ricordiamo che la violazione del suddetto obbligo di comunicazione, nonché l’indicazione di dati non corrispondenti alla realtà, comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 1, commi 29, 30 e 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

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