ILLEGITTIMO DIVIETO ALLE RADIOTV LOCALI DI DIFFONDERE MARCHI CHE RICHIAMANO EMITTENTI NAZIONALI

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Con una importante sentenza (ord. 206/2009), la Corte Costituzionale ha sancito l’illegittimità dell’articolo 2, comma 2 bis della legge 78/99, che disponeva il divieto per le emittenti radiotelevisive locali di utilizzare o diffondere un marchio o una denominazione che richiamavano, in tutto o in parte quelli di una emittente nazionale. Tutto ciò se tali utilizzazioni fossero avvenute prima dell’entrata in vigore della citata legge. La Consulta ha ritenuto la disposizione irrazionale e in contrasto con la libertà economica di disporre del marchio e con la libertà a tutti di manifestare il proprio pensiero.

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