Tirocinio breve e retroattivo. Per tutte le professioni. Clamorosa marcia indietro del ministero della Giustizia che, in una circolare diffusa ieri, cambia in maniera radicale il proprio orientamento e viene incontro alle sollecitazioni che arrivavano da più parti del mondo delle professioni («una vittoria del buonsenso», per Ester Perifano dell’Anf). Nello stesso tempo il ministero afferma che almeno 12 dei 18 mesi del tirocinio “breve” dovranno essere effettivamente svolti presso uno studio professionale.
La circolare del Dipartimento affari di giustizia ricorda che dall’inizio dell’anno, con l’entrata in vigore dell’articolo 9 coma 6 del decreto legge n. 1, la durata del tirocinio per l’accesso alle professioni regolamentate è stata fissata in 18 mesi. Disposizione che è entrata in vigore il 24 gennaio 2012. Subito dopo il ministero è stato preso d’assalto da ordini e singoli privati tutti concordi nel chiedere un parere sull’applicazione retroattiva della misura. In sostanza, si chiedeva, il nuovo e più breve termine va applicato anche ai tirocini iniziati prima del 24 gennaio oppure no?
Il ministero, in un primo parere reso al Consiglio nazionale forense, aveva scelto la linea più intransigente, escludendo qualsiasi possibilità di utilizzo della riforma anche per il passato. Ora però svolta e conclude che «nel caso di specie, deve ritenersi che la norma sia applicabile immediatamente, ovvero anche ai casi di tirocinio iniziato in precedenza». Infatti, sottolinea la circolare, bisogna ricordare la volontà del legislatore che, nell’adottare la riforma, aveva come obiettivo l’ampliamento delle possibilità di accesso al mondo del lavoro, in coerenza con il più ampio progetto di liberalizzazione delle professioni.
È vero poi che in generale le leggi dispongono solo per il futuro, ma, sempre in linea generale, bisogna considerare, che nei rapporti di durata, come quello sullo svolgimento della pratica professionale, la nuova legge può applicarsi agli effetti non esauriti di un rapporto giuridico sorto anteriormente «quando sia diretta a regolare questi effetti indipendentemente dall’atto o dal fatto giuridico che li generò».
Se si seguisse invece l’interpretazione contraria, si verificherebbero situazioni di disparità di trattamento nell’accesso alla professione a seconda della data di inizio del tirocinio, nel senso di penalizzare fortemente coloro che hanno iniziato la pratica professionale immediatamente prima dell’entrata in vigore della norma, in violazione del principio costituzionale di uguaglianza. A fare giustizia sarà poi, in ogni caso, l’esame di abilitazione che effettuerà la verifica necessaria sulla qualità della preparazione.
Preparazione che però, chiude il ministero, non potrà che essere svolta in maniera prevalente all’interno di uno studio. E anche in questo caso si tratta di un’affermazione che non risulterà certo sgradita agli ordini professionali che più volte avevano criticato la possibilità di una preparazione solo teorica. È vero infatti che il decreto legge permette lo svolgimento di un periodo di sei mesi in università in coincidenza con il corso di laurea, ma, evidenza la circolare, almeno 12 mesi dovranno essere fatti in maniera effettiva in uno studio professionale, senza possibilità di sostituzione.