Pubblichiamo sul nostro sito una sentenza del Tar Umbria, risalente al 26 giugno 2014. Tema del provvedimento è la costruzione di impianti di telecomunicazione in aree di interesse culturale. La controversia nasce tra la Monte Massa Martano s.r.l e la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici. Con decreto adottato in data 6 maggio 2013, la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Umbria ha apposto sul sito in esame il vincolo archeologico nonché il vincolo indiretto in riferimento agli immobili circostanti, richiamandosi alla relazione storico archeologica del funzionario archeologo allegata. La società ha perciò fatto ricorso al tribunale amministrativo. Tra i motivi di contestazione c’è illegittimità del vincolo archeologico, difetto dei presupposti: il vincolo in questione sarebbe stato apposto in virtù della mera relazione del funzionario archeologo caratterizzata da asserzioni presuntive e non sorretta da riscontri oggettivi quali il rinvenimento di reperti archeologici, materiale fittile o resti murari. Vi è poi una doglianza fondata su eccesso di potere per falsità dei presupposti, travisamento della situazione di fatto e di diritto, illogicità, contraddittorietà, carenza di istruttoria, sviamento. L’Amministrazione non avrebbe compiuto la necessaria attività istruttoria per l’adozione di un provvedimento così lesivo del diritto della ricorrente, senza effettuare alcun preventivo scavo e sulla base di una sola fonte bibliografica; successivamente alla emanazione del provvedimento impugnato, inoltre, alcuni sopralluoghi condotti dalla locale Soprintendenza avrebbero fornito elementi idonei ad individuare il castelliere nella sola collinetta di fronte a Monte S.Anna mentre nel sito di Monte Bastiola sarebbe ipotizzabile la presenza di un solo deposito bellico per il posizionamento delle armi; all’interno dell’area sottoposta a vincolo diretto insisterebbe già da oltre vent’anni un traliccio Enel all’epoca (1991) autorizzato dalla Soprintendenza nel presupposto dell’assenza di reperti tali da attribuire ogni valenza archeologica all’area per cui è causa. Il Tar ha accolto il ricorso della società telco. Secondo diffuso orientamento giurisprudenziale, l’imposizione del vincolo storico-artistico non presuppone che su tutte le aree interessate siano avvenuti ritrovamenti di carattere archeologico o paleontologico, essendo sufficiente che l’Amministrazione, sulla base dei dati in suo possesso, pervenga alla ragionevole conclusione che il sottosuolo contenga reperti non ancora portati alla luce. Tuttavia i recenti sopralluoghi effettuati dalla ricorrente sotto la sorveglianza della locale Soprintendenza, seppur successivi all’emanazione dell’impugnato decreto, e le scoperte archeologiche ivi rinvenute, forniscono significativi riferimenti atti ad individuare i reperti archeologici in questione presso il Monte S.Anna. ridimensionando la valenza archeologica del sito di Monte Bastiola, e suggerendo quantomeno il riesame da parte della Direzione Regionale delle determinazioni adottate. Il sacrificio del diritto di proprietà o nella fattispecie del diritto di superficie si porrebbe in contrasto con l’art. 1 del Protocollo Addizionale alla Convenzione E.D.U., il quale come noto non tollera tale lesione in assenza del previo accertamento della effettiva e non solo astratta esistenza di un interesse pubblico “antagonista” ovvero capace di conformare il diritto dominicale. Link alla sentenza:
http://circolari.editoria.tv/?p=24818
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