La rivoluzione del buon senso, parafrasando uno slogan politico in voga negli ultimi anni. Il Tar ha stabilito che le rassegne stampa non possono riportare per intero gli articoli citati senza il consenso di chi ne detiene i diritti. Bocciata l’istanza presentata da Eco press che era stata sollecitata dall’Agcom a non riportare più le opere di quelle testate (in particolare quelle afferenti ai gruppi Sole 24 Ore, Class Editori, Avvenire, Il Tempo, Italia Oggi Editori Erinne, Editoriale Libero, La Prealpina e Corriere dello Sport) che recavano la dicitura “riproduzione riservata”.
Per i giudici del tribunale amministrativo del Lazio, l’Agcom ha ribadito e applicato le normative che proteggono e tutelano il diritto d’autore ritenendo illegittima l’opera di rassegna stampa senza l’autorizzazione da parte dei titolari. L’attività di rassegna stampa in questione, inoltre, non è stata ritenuta inquadrabile in un’opera creativa dell’ingegno perché non solo non opera una sintesi degli articoli ma si limita a riprenderli, per giunta integralmente. Il tutto a fronte anche del carattere di attività a scopo di lucro e sistematica. Tutti questi punti hanno fatto ritenere ai giudici che l’Agcom avesse ragione.
Anche perché, secondo il Tar, non c’è rispondenza “nel dato normativo dell’affermazione secondo cui la diffusione presso un pubblico generalizzato sarebbe una delle condizioni previste dalla legge sul diritto d’autore per essere configurata una violazione del diritto di riproduzione”.
La pronuncia dei giudici amministrativi del tribunale del Lazio ha riscosso il plauso della Federazione italiana degli editori di giornali. Il presidente Andrea Riffeser Monti ha affidato a una nota il suo “grande apprezzamento per la sentenza che conferma, tra l’altro, la legittimità della Fieg, ad agire a tutela degli interessi dei propri associati nel contrasto alle violazioni del diritto d’autore”.
E dunque, Monti ha sottolineato: “Nel ribadire la legittimità del potere attribuito all’Agcom dal Regolamento a tutela del diritto d’autore online e la legittimazione ad agire della Fieg, il giudice amministrativo ha confermato la tesi per cui gli articoli sottoposti a riproduzione riservata non sono liberamente riproducibili senza il consenso dell’editore, titolare dei relativi diritti di utilizzazione economica, il quale può, pertanto, subordinarne l’utilizzo al pagamento di una licenza”.
Dunque il presidente Fieg ha concluso: “La sentenza pubblicata oggi consolida il percorso di collaborazione avviato da editori e agenzie di media monitoring nell’ambito del Repertorio Promopress, al quale aderisce oggi oltre il 90% degli operatori del mercato delle rassegne stampa”.
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