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Il Tar Lazio respinge istanza di sospensiva della delibera agcom 567/13/cons (regolamento radiofonia digitale)

Con ordinanza in data 16 gennaio u.s., il Tar per il Lazio, Sezione Prima, ha respinto una istanza di sospensiva relativa a un ricorso con il quale una impresa radiofonica locale ha chiesto l’annullamento della delibera n. 567/13/CONS dell’Agcom avente ad oggetto “Modifiche ed integrazioni al regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale, di cui alla delibera n. 664/09/CONS.” Tale delibera ha modificato il Regolamento sulla radiofonia digitale terrestre per quanto riguarda l’assegnazione dei diritti di uso delle frequenze per gli operatori di rete nazionali, prevedendo che, qualora le relative società consortili non siano partecipate da almeno il 40 percento delle radio nazionali analogiche e  qualora le frequenze destinate alla radiofonia nazionale vengano richieste da più soggetti privi di tale requisito di rappresentatività, i relativi diritti di uso debbano essere assegnati sulla base di una gara senza oneri (beauty contest). L’emittente ricorrente lamentava che la delibera Agcom n. 567/13/CONS non preveda la possibilità di assegnare frequenze, mediante beauty contest, anche alle società consortili costituite per svolgere l’attività di operatore di rete per la radiofonia digitale terrestre in ambito locale che non raggiungano la rappresentatività del 30% prevista dall’art. 12, comma 6 della delibera n. 664/09/CONS.
Sulla problematica, occorre ricordare che qualora fosse stato previsto un beauty contest tra le società consortili costituite per svolgere l’attività di operatore di rete per la radiofonia digitale terrestre in ambito locale che non raggiungano la percentuale di partecipazione del 30% prevista dalla delibera Agcom n. 664/09/CONS, sarebbe stata introdotta una scelta regolamentare in pieno contrasto con i principi sui quali si basa la stessa delibera n. 664/09/CONS. Quest’ultima, infatti, prevede che le risorse disponibili per la radiofonia locale vengano assegnate, senza gare di sorta, a tutti gli operatori di rete che rappresentino i soggetti radiofonici locali, che, avendo ottenuto l’autorizzazione per l’attività di fornitori di contenuti per la radiofonia digitale terrestre in ambito locale, siano interessati ad avviare le trasmissioni digitali. La previsione di gare tra i soggetti che non raggiungano i livelli di rappresentatività richiesti dalla delibera n. 664/09/CONS disincentiverebbe l’aggregazione tra gli stessi che non essendo più obbligatoria, finirebbe per non essere più perseguita. Ne conseguirebbe che la stragrande maggioranza dei fornitori di contenuti in ambito locale non avrebbe la possibilità di partecipare alle società consortili assegnatarie delle frequenze per l’attività di operatore di rete radiofonico digitale, con evidenti ricadute sul pluralismo e sulla concorrenza. (fonte: aeranti.it)

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