
Sulla problematica, occorre ricordare che qualora fosse stato previsto un beauty contest tra le società consortili costituite per svolgere l’attività di operatore di rete per la radiofonia digitale terrestre in ambito locale che non raggiungano la percentuale di partecipazione del 30% prevista dalla delibera Agcom n. 664/09/CONS, sarebbe stata introdotta una scelta regolamentare in pieno contrasto con i principi sui quali si basa la stessa delibera n. 664/09/CONS. Quest’ultima, infatti, prevede che le risorse disponibili per la radiofonia locale vengano assegnate, senza gare di sorta, a tutti gli operatori di rete che rappresentino i soggetti radiofonici locali, che, avendo ottenuto l’autorizzazione per l’attività di fornitori di contenuti per la radiofonia digitale terrestre in ambito locale, siano interessati ad avviare le trasmissioni digitali. La previsione di gare tra i soggetti che non raggiungano i livelli di rappresentatività richiesti dalla delibera n. 664/09/CONS disincentiverebbe l’aggregazione tra gli stessi che non essendo più obbligatoria, finirebbe per non essere più perseguita. Ne conseguirebbe che la stragrande maggioranza dei fornitori di contenuti in ambito locale non avrebbe la possibilità di partecipare alle società consortili assegnatarie delle frequenze per l’attività di operatore di rete radiofonico digitale, con evidenti ricadute sul pluralismo e sulla concorrenza. (fonte: aeranti.it)