Il Tar del Lazio si pronuncia sul confine tra servizio pubblico e comportamenti aventi rilevanza privatistica

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Pubblichiamo sul nostro sito una sentenza del Tar di Roma risalente al 24 settembre 2014.  Tema della controversia è la delimitazione del confine tra servizio pubblico radiotelevisivo e comportamenti aventi rilevanza privatistica. Parti in causa sono il Codacons e la Rai. L’associazione accusa la tv di Stato  di avere propagandato nel corso delle trasmissioni sportive pubblicità di prodotti da fumo. Il Tar ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto riservato alla cognizione del giudice ordinario. Il Codacons lamenta la lesione di posizioni di diritto soggettivo, come riconosciute dalle norme di cui deducono la violazione, volte alla tutela della salute del consumatore dai danni derivanti dal fumo. Ne consegue che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia promossa al fine di ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti per effetto della condotta illecita, concretante responsabilità aquiliana, tenuta dalle società resistenti che avrebbero violato il divieto di pubblicizzare prodotti da fumo, in quanto la circostanza che tale comportamento è stato rilevato nel corso di alcune trasmissioni sportive costituisce solo l’occasione da cui sarebbe scaturito il comportamento illecito, in assenza, dunque, di attività implicante l’esercizio di pubblici poteri. In altri termini, non può ritenersi sussistente la cognizione del giudice amministrativo in ogni controversia in cui sia coinvolto il gestore di un servizio pubblico, allorché non vengono in discussione aspetti implicanti l’esercizio di potestà pubbliche, ma meri comportamenti asseritamente lesivi rispetto a cui la posizione soggettiva del soggetto che si ritiene leso ha natura e consistenza di diritto soggettivo. Pertanto non tutta l’attività imputabile al gestore del generale servizio radiotelevisivo deve essere ineluttabilmente considerata quale esercizio di pubblico servizio, dovendo essere tenuta distinta da quest’ultima da quella invece riconducibile alla sfera dei meri comportamenti aventi rilevanza esclusivamente privatistica, perché sganciati dall’esercizio del servizio pubblico. Link alla sentenza:

Agcom

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