Il Senato ha definitivamente convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. All’interno del quale il governo ha inserito delle norme sulla televisione, tese a rispondere alle obiezioni della Commissione Ue sulla legge Gasparri e ad evitare il deferimento alla Corte di Giustizia di Lussemburgo.
Il provvedimento, come è noto, non contiene l’emendamento ribattezzato dall’opposizione “Salva Rete4”, cioè la parte del comma 3 che sosteneva “la prosecuzione nell’esercizio degli impianti di trasmissione” per tutti quegli operatori autorizzati sull’analogico fino al 2012, data per il passaggio definitivo alla tecnologia digitale. L’opposizione aveva letto in questa norma un tentativo di “sanare” la posizione di Rete4.
Il testo approvato dal Senato introduce tre novità normative:
– per la tv digitale terrestre le licenze sono trasformate in semplice autorizzazioni;
– il trasferimento di frequenze tra un operatore ad un altro anche a titolo oneroso, il cosiddetto “trading”, è permesso a tutti anche agli operatori non attivi sulla tv analogica (come prevedeva finora la Gasparri);
– le frequenze per il digitale saranno assegnate in base alle procedure stabilite dall’Agcom nel rispetto dei principi comunitari, basati su criteri “obiettivi, proporzionati, trasparenti non discriminatori”.
Inoltre la nuova normativa prevede che, “entro tre mesi” dall’approvazione, è definito “un calendario per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l’indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze”.
Il sottosegretario allo Sviluppo Economico con delega alle Comunicazioni, Paolo Romani (il cui intervento è riportato nella news di ieri), ha sottolineato che la parte del comma 3 cancellata durante l’esame alla Camera non permette di rispondere a tutte le richieste di modifica avanzate dalla Ue alla legge Gasparri. “Non abbiamo posto un limite alla trasmissione degli operatori in tecnica analogica, che doveva coincidere con lo switch-off stabilito per legge al 2012”. Per Romani, quindi, la norma approvata, definitivamente dal Parlamento, “permette di dare risposta solo a tre dei quattro problemi sollevati dalla Ue”. Si tratterà ora di verificare se le risposte provenienti da Roma basteranno a bloccare la procedura di infrazione avviata nel 2006 dalla Commissione di Bruxelles, che è giunta al secondo “stadio”, il parere motivato, che precede il deferimento alla Corte di Giustizia di Lussemburgo.
Di seguito riportiamo il testo del nuovo art. 8-novies, così come approvato definitivamente dal Senato.
Art. 8-novies (Norme per l’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 31 gennaio 2008 C-380/05)
1. In considerazione del differimento all’anno 2012 del termine di cui all’articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e dalla conseguente necessità di dare esecuzione alla sentenza della Corte costituzionale 20 novembre 2002, n. 466, nonché agli obblighi comunitari e alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 31 gennaio 2008 C-380/05, il Ministero dello sviluppo economico, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta i provvedimenti necessari a far cessare le trasmissioni sulle frequenze esercite dalle reti private eccedenti, di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43, anche nei confronti dei soggetti che abbiano eventualmente acquisito, dopo la data del 31 dicembre 2003, dette emittenti o i singoli rami di azienda che le costituivano.
2. Le emittenti eccedenti di cui al comma 1, in qualità di fornitori di contenuti, possono far trasmettere i propri palinsesti via satellite, via cavo o su reti digitali terrestri. Le frequenze in tal modo liberate vengono assegnate dal Ministero dello sviluppo economico in via preliminare e prioritaria ai destinatari delle concessioni rilasciate il 28 luglio 1999 per l’attività di diffusione televisiva in ambito nazionale, via etere terrestre in tecnica analogica, i quali non abbiano potuto avviare le attività trasmissive a causa della mancata assegnazione delle frequenze, in modo da assicurare l’irradiazione dei loro programmi in un’area geografica che comprenda almeno l’ottanta per cento del territorio nazionale e tutti i capoluoghi di provincia.
3. All’atto dell’assegnazione delle frequenze, i soggetti destinatari delle concessioni ai sensi del comma 2 devono assumere l’impegno di digitalizzare l’intera rete assegnata entro la data fissata per la completa conversione delle reti televisive in tecnica digitale.
4. Le frequenze residue vengono assegnate dal Ministero dello sviluppo economico, attraverso le procedure di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche, con la previsione di quote di riserva a favore dell’emittenza locale.
5. Sono abrogate le disposizioni del testo unico radiotelevisivo di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005 incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo.
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Sopprimere l’articolo.
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Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “, e della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 31 gennaio 2008”.
8-novies.4
Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: “nella deliberazione n. 603/07CONS del 21 novembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2007, e successive modificazioni e integrazioni,”.
8-novies.5
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
“3.bis. Il Ministero dello sviluppo economico definisce, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le competenti Commissioni parlamentari e l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, un piano di recupero delle frequenze analogiche, anche con riferimento a tutte le frequenze comunque ridondanti e a quelle liberate nella conversione delle trasmissioni dalla tecnica analogica alla tecnica digitale, da assegnare prioritariamente ai soggetti che hanno titolo per l’esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica analogica, in esito alla controversia di cui alla sentenza della Corte di giustizia del 31 gennaio 2008, ma che non sono in possesso delle frequenze e, in via subordinata, attraverso procedure pubbliche, trasparenti e non discriminatorie a tutti i soggetti interessati.”
8-novies.6
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
“3.bis. Le frequenze televisive analogiche che si liberano al passaggio dall’analogico al digitale, e quelle ridondanti per almeno il 75% del proprio bacino, così come rispettivamente individuate dal programma di transizione al digitale e dal Catasto delle frequenze definito dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono riassegnate a chi ne fa domanda sulla base di procedure pubbliche, trasparenti e non discriminatorie.”
8-novies.7
Sostituire l’articolo 8-novies con il seguente:
Art. 8-novies
(Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 31 gennaio 2008 – Causa C-380/05 in materia di frequenze televisive)
1. In considerazione del differimento all’anno 2012 del termine di cui all’articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, e della conseguente necessità di dare esecuzione alla sentenza della Corte costituzionale 20 novembre 2002, n. 466, nonché agli obblighi comunitari, il Ministero dello sviluppo economico, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, adotta i provvedimenti necessari a far cessare le trasmissioni sulle frequenze esercite dalle reti private eccedenti, di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 352, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43, anche nei confronti dei soggetti che abbiano eventualmente acquisito, dopo la data del 31 dicembre 2003, dette emittenti o i singoli rami di azienda che le costituivano.
2. Le emittenti eccedenti di cui al comma 1, in qualità di fornitori di contenuti, possono far trasmettere i propri palinsesti via satellite, via cavo o su reti digitali terrestri.
3. Le frequenze liberate ai sensi del comma 1 sono assegnate dal Ministero dello sviluppo economico in via preliminare e prioritaria ai destinatari delle concessioni rilasciate il 28 luglio 1999 per l’attività di diffusione televisiva in ambito nazionale, via etere terrestre in tecnica analogica, i quali non abbiano potuto avviare le attività trasmissive a causa della mancata assegnazione delle frequenze, in modo da assicurare l’irradiazione dei loro programmi in un’area geografica che comprenda almeno l’ottanta per cento del territorio nazionale e tutti i capoluoghi di provincia.
4. All’atto dell’assegnazione delle frequenze, i soggetti destinatari di tali concessioni, il cui periodo di validità si intende prolungato di diritto previa presentazione di istanza in tal senso entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, devono assumere l’impegno di digitalizzare l’intera rete assegnata entro la data fissata per la completa conversione delle reti televisive in tecnica digitale.
5. Le frequenze residue sono assegnate dal Ministero dello sviluppo economico, attraverso procedure di evidenza pubblica e nel rispetto di criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, fissati dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la previsione di quote di riserva a favore dell’emittenza locale.”
Fabiana Cammarano