IL FALLIMENTO “TELEMATICO”

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Il Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012, cosiddetto Decreto Sviluppo bis, ha introdotto numerose novità in tema di gestione delle procedure concorsuali.
Il decreto, convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012, è infatti intervenuto sulla Legge Fallimentare (R.D. 267/1942), introducendo nuove disposizioni e modificandone significativamente altre.
La riforma si muove nell’ottica del passaggio alla giustizia telematica.
D’ora in poi sarà obbligatorio l’utilizzo della Pec per tutte le comunicazioni non solo del curatore, ma anche dei creditori.
Il nuovo art. 31 bis della Legge Fallimentare dispone, infatti, che tutte le comunicazioni ai creditori e ai titolari di diritti sui beni dovranno essere effettuate dal curatore all’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) da loro indicato. Qualora l’indirizzo non sia indicato o il messaggio di Pec non sia stato consegnato per cause imputabili al destinatario, tutte le comunicazioni dovranno essere eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.
E così, la comunicazione ex art. 92 Legge Fallimentare, con cui il curatore avvisa i creditori e gli altri interessati della possibilità di partecipare alla procedura mediante la presentazione di una domanda di ammissione al passivo e della data di udienza fissata per l’esame dello stato passivo del fallimento nonchè dei termini di presentazione della domanda, deve essere inviata agli indirizzi Pec che risultano dal Registro delle Imprese e dall’Indice nazionale degli indirizzi di Pec.
La norma continua disponendo che “in ogni altro caso” la comunicazione può essere inviata mediante lettera raccomandata o telefax presso la sede dell’impresa o la residenza del creditore. Immaginiamo che per “ogni altro caso” debba intendersi l’ipotesi in cui non si rinvenga alcun indirizzo Pec del destinatario.
Questo è l’unico caso in cui è ancora ammessa la comunicazione mediante raccomandata o fax.
Nello stesso avviso ex art. 92, il curatore deve indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, di modo che le eventuali comunicazioni a lui indirizzate siano inviate a tale indirizzo.
L’utilizzo della Pec riguarda, infatti, anche i creditori, i quali, ad esempio, per poter partecipare alla procedura di fallimento, dovranno presentare una domanda di ammissione al passivo inviandola all’indirizzo di Pec del curatore.
L’art. 93, così come modificato dal decreto, prevede che, nella stessa domanda, essi dovranno comunicare il proprio indirizzo di Pec al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura. Se omettono di indicare il proprio indirizzo Pec, ogni comunicazione sarà depositata in cancelleria.
Dunque, niente più raccomandate e fax. L’era digitale impone l’uso della Pec. E se non ce l’hai, devi andare in Tribunale per vedere se ti è stato comunicato qualcosa.
Il proposito è buono: accelerare i tempi di comunicazione ed evitare i disguidi postali. Ma la Pec non ce l’hanno tutti.
Il problema non si pone tanto per le imprese e i professionisti. Per questi soggetti vi è, infatti, l’obbligo di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata.
E lo stesso Decreto Sviluppo ha previsto l’istituzione, presso il Ministero per lo Sviluppo Economico, di un Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti, che saranno comunicati dal Registro delle Imprese e dagli ordini e collegi professionali.
Il problema si pone per i privati. Anche perchè per presentare una domanda di ammissione al passivo non è necessaria l’assistenza di un avvocato. E dunque, un operaio che voglia far valere le sue ragioni di lavoratore nella procedura fallimentare, dovrà dotarsi di Pec. O, in alternativa, andare di tanto in tanto in Tribunale per vedere se gli è arrivata qualche comunicazione.
Tra l’altro, se si pensa che queste nuove regole si applicheranno solo alle procedure che saranno avviate nel futuro, si sbaglia. Le nuove disposizioni si applicano, infatti, a partire dal 19 dicembre 2012, data di entrata in vigore della legge di conversione, anche alle procedure di fallimento (ma anche di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria) già pendenti, rispetto alle quali, a quella data, non sia stata effettuata la comunicazione di avvio della procedura, prevista dall’art. 92 della legge fallimentare.
Invece, per le procedure in cui, alla data del 19 dicembre 2012, sia già stata effettuata la comunicazione, la nuova disposizione si applica a partire dal 31 ottobre 2013.
In ogni caso, tutti i curatori dovranno comunicare, entro il 30 giugno 2013, ai creditori e terzi titolari di diritti sui beni del fallimento, il proprio indirizzo di Pec, invitando gli stessi a comunicare a loro volta l’indirizzo di Pec al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, avvertendoli che, in caso di omessa indicazione le comunicazione sono eseguite mediante deposito in cancelleria. Al fallimento telematico non si sfugge!

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