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IL DL LIBERALIZZAZIONI È LEGGE. ABROGATE LE TARIFFE PER I PROFESSIONISTI

Ieri la Camera dei Deputati, dopo aver votato gli ordini del giorno, ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, già approvato dal Senato e sul quale ieri il governo aveva ottenuto la fiducia.
Per quanto riguarda i professionisti, è stato abolito il preventivo in forma scritta, sostituito dall’obbligo di un preventivo di massima e tolta anche la possibile sanzione disciplinare. I tirocinanti, avranno un rimborso a forfait dopo sei mesi di pratica. Le novità sono racchiuse negli articoli 9, 9/bis e 10. Questo il testo:

Art. 9. Disposizioni sulle professioni regolamentate

1. Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico.

2. Ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante, da adottarsi nel termine di 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Nello stesso termine, con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionale e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto deve salvaguardare l’equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse previdenziali professionali.

3. Le tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi limitatamente alle liquidazioni delle spese giudiziali, sino alla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e, comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo du massima, deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i i primi sei mesi di tirocinio.

5. Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma 1.

5. La durata del tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non potrà essere superiore a diciotto mesi e per i primi sei mesi, potrà essere svolto, in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali degli ordini e il ministro dell’istruzione, università e ricerca, in concomitanza col corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono essere stipulate tra i Consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all’esito del corso di laurea. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie per le quali resta confermata la normativa vigente.

6. All’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’alinea, nel primo periodo, dopo la parola “regolamentate” sono inserite le seguenti: “secondo i principi della riduzione e dell’accorpamento, su base volontaria, fra professioni che svolgono attività similari”;

b) alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono soppressi;

c) la lettera d) è soppressa.

7. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Dopo l’articolo 9, inserire iÌ seguente:

«Art. 9-bis. (Società tra professionisti)

l. All’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 è aggiunto) in fine, il seguente periodo: “Le società cooperative di professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre”;

b) al comma 4, lettera b, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “in ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell’ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;”;

c) al comma 4, dopo la lettera c), è inserita la seguente: “c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell’esercizio dell’attività professionale’;

d) al comma 7. è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ‘”. ll socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui aflidate”;

e) al comm” 9, le parole: “salvi i diversi modelli societari ed associativi” sono sostituite dalle seguenti: “salve le associazioni professionali, nonché i diversi modelli societari”.

All’articolo 10 (Estensione ai liberi professionisti della possibilità di partecipare al patrimonio dei confidi) sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All’articolo 39, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertilo, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2011 n. 214. dopo le parole: “sia riservata all’assemblea” è aggiunto in fine il seguente periodo: “Tale disposizione si applica anche ai Confidi costituiti tra liberi professionisti ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni’”.

editoriatv

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