Il divieto di pratiche commerciali sleali vale anche per gli organismi di diritto pubblico

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È quanto sottolineato dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea nella sentenza C-59/12, in risposta a una domanda del Bundesgerichtshof (Corte federale di cassazione, Germania) che deve decidere la controversia tra la Wettbewerbszentrale, un’associazione tedesca di lotta contro la concorrenza sleale, e la BKK, una cassa malattia del regime previdenziale legale tedesco costituita in forma di organismo di diritto pubblico. Nonostante il suo carattere pubblico e la sua missione di interesse generale, si afferma nel comunicato, tale organismo deve essere considerato, ai sensi della direttiva, un «professionista» nei confronti del quale trova applicazione il divieto di pratiche commerciali sleali. La direttiva, infatti, non esclude espressamente tali organismi dalla sua sfera di applicazione. Inoltre, lo scopo della direttiva di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori contro le pratiche commerciali sleali e, in particolare, contro la pubblicità ingannevole impone che tale tutela sia garantita indipendentemente dal carattere pubblico o privato dell’organismo in questione e dalla specifica missione che esso persegue.

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