Una delle condizioni per poter accedere ai contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990 n. 250 è l’adozione con norma statutaria del divieto di distribuzione degli utili nell’esercizio di riscossione dei contributi e nei dieci esercizi successivi, come previsto dalla lettera d) del comma 2 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 per le cooperative giornalistiche editrici di quotidiani e periodici, per i quotidiani editi e diffusi all’estero e per le imprese editrici di quotidiani la cui maggioranza del capitale sia detenuto da cooperative, fondazioni ed enti morali.
Detto obbligo è stato esteso a tutte le imprese che percepiscono i contributi diretti dal comma 6 dell’articolo 1 del decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.
Il divieto di distribuzione degli utili, quindi, deve essere esplicitamente previsto dallo statuto e non è sufficiente un comportamento concludente. Con particolare riferimento alle cooperative esiste un problema di coordinamento tra la norma speciale in tema di sostegno all’editoria e la regola generale prevista dal primo comma dell’articolo 2514 del codice civile. Infatti, lo stesso prevede che le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nel propri statuti: “a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; d) l’obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione”.
A nostro avviso, atteso il regime generale delle cooperative e, quindi, il vincolo generale dei dividendi al reinvestimento nell’ambito dell’attività sociale, è ipotizzabile coordinare la previsione generale delle norme in tema di cooperative e quella specifica in tema di sostegno all’editoria con una norma statutaria più stringente che preveda il divieto di distribuzione per tutto il periodo di vita delle cooperative, attesa anche l’impossibilità di ammettere i soci sovventori alle cooperative di giornalisti.
Il comma 6 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 prevede, inoltre, che: “Ove nei dieci anni dalla riscossione dell’ultimo contributo la società proceda ad operazioni di riduzione del capitale per esuberanza, ovvero la società deliberi la fusione o comunque operi il conferimento di azienda in società il cui statuto non contempli l’esclusione di cui al comma 5, la società dovrà versare in conto entrate al Ministero del Tesoro una somma pari ai contributi disposti, aumentati degli interessi calcolati al tasso doppio del tasso di riferimento di cui all’articolo 20 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e successive modificazioni, a partire dalla data di ogni riscossione, e capitalizzati annualmente; ove nello stesso periodo la società sia posta in liquidazione, dovrà versare in conto entrate al Ministero del Tesoro una somma parimenti calcolata nei limiti del risultato netto della liquidazione, prima di qualunque distribuzione od assegnazione. Una somma parimenti calcolata dovrà essere versata dalla società quando, nei dieci anni dalla riscossione dell’ultimo contributo, dai bilanci annuali o da altra documentazione idonea, risulti violata l’esclusione della distribuzione degli utili”.
E’ evidente, quindi, che l’effettività del divieto di distribuzione degli utili nei dieci anni successivi all’incasso dei contributi non è solo formale, ma è necessario, terminato il regime di sostegno, verificare concretamente che i soci non beneficino in alcun modo non solo degli eventuali avanzi registrati negli esercizi in cui la società si è avvalsa dei contributi pubblici, ma anche in quelli successivi.