Anche una società in liquidazione, che successivamente termina la sua attività, “conserva” il diritto al rimborso dell’Iva. Il liquidatore, inoltre, può impugnare il rifiuto del rimborso anche dopo la cancellazione dal Registro delle Imprese.
Questo è quanto emerge dalla sentenza 82/7/2012 della Commissione tributaria provinciale (Ctp) di Brescia, che ha dichiarato illegittimo il rifiuto di un rimborso Iva per l’anno 2007 disposto dall’ufficio territoriale delle Entrate nei confronti di una società in liquidazione, di seguito cessata.
In seguito al diniego dell’Ufficio, il contribuente ha infatti proposto ricorso in Ctp, contestando l’illegittimità del provvedimento, e “forte” del fatto che il credito Iva di cui richiedeva il rimborso era stato correttamente esposto nella dichiarazione 2008, relativa all’anno 2007.
Il Fisco, tuttavia, ha difeso la legittimità del proprio operato, dichiarando che il Modello VR (da compilare per la richiesta del rimborso) era stato presentato oltre i termini previsti dalla legge.
Nonostante ciò, i giudici hanno ritenuto ammissibile il ricorso e predisposto il rimborso Iva, anche in considerazione del fatto che la Suprema Corte ha sancito, in precedenza, il principio secondo cui il diritto al rimborso del credito d’imposta è intangibile anche laddove il contribuente non presenti la dichiarazione annuale Iva, a condizione però che tale credito risulti dalle liquidazioni periodiche e che la contabilità sia tenuta in maniera regolare e corretta.