L’ultima relazione semestrale Antitrust sul conflitto d’interessi si divide in due sezioni, una relativa all’attività dell’ultimo Governo Berlusconi, l’altra dedicata agli adempimenti del Governo in corso. Il fondamento normativo dell’attività di controllo Antitrust è da ricercare nella legge 215/2004. L’articolo 3, in particolare, stabilisce che sussiste situazione di conflitto di interessi quando il titolare di cariche governative partecipa ad un atto che incide sul suo patrimonio o su quello dei suoi familiari, ovvero quando ricopre un’altra carica incompatibile con la sua funzione nell’Esecutivo.
Negli ultimi mesi del Governo precedente, va segnalata come possibile ipotesi di violazione l’adozione da parte di Berlusconi delle leggi finanziarie 2004 e 2005. Le leggi prevedevano contributi solo per gli utenti che avessero acquistato decoder per ricevere il digitale terrestre. Queste disposizioni favoriscono Mediaset, gruppo televisivo facente capo a Silvio Berlusconi, attribuendogli una posizione preferenziale sul mercato rispetto ad altri operatori, come SKY, che utilizzano tecnologie satellitari.
Per quanto riguarda al regime delle incompatibilità post-carica, l’Autorità ha valutato l’istanza di un ex-titolare, che chiedeva se potesse svolgere attività di consulenza professionale nei dodici mesi successivi all’abbandono della carica. Con riferimento all’art.2 legge 215/2004, nell’anno che segue alla fine del mandato non possono essere svolte attività professionali che rechino lucro ad enti pubblici o società di capitali che operano in materie collegate a quelle della precedente attività istituzionale. Pertanto non sono consentite nemmeno attività consultive, dato che da esse trarrebbero beneficio soggetti non ammessi dalla normativa.
Qualche dato statistico. Nel governo Berlusconi sono state rilevate 120 situazioni di incompatibilità. Il 75% di esse sono state rimosse dagli interessati prima dell’intervento dell’Autorità, mentre solo per una minima parte è stata necessaria l’attività istruttoria. Dall’analisi delle fattispecie di incompatibilità, si evince che più della metà degli interessati ricopriva una carica in società imprenditoriali.
Del Governo Monti, essendo tuttora in corso, non si può tracciare un quadro preciso delle incompatibilità. L’Antitrust ha rilevato un notevole numero di incompatibilità, dovuto all’assenza di parlamentari nell’Esecutivo. I conflitti tra cariche parlamentari e governative si risolvono in via automatica, come stabilito dalla legge 60/1953. In ogni caso, tutte (in totale 182) sono state risolte in fase pre-istruttoria e, come per il governo Berlusconi, più della metà attiene allo svolgimento di cariche in società lucrative. Vediamo alcune fattispecie.
Con riguardo ai conflitti di interesse tra cariche pubbliche e incarichi in enti pubblici, l’Antitrust ha innanzitutto precisato che il titolare di una carica governativa, per non sottrarre tempo ed energia alla stessa, non può svolgere funzioni in enti di diritto pubblico. Il caso esaminato riguarda la Consulta per l’emissione delle carte valori postali e per la filatelia, un organo che coadiuva l’azione del Ministero per lo Sviluppo Economico in materia di politica filatelica. Per il carattere tecnico dell’attività e per lo scarso dispendio di tempo e di energie che la caratterizza, l’Autorità ha concesso agli esperti della Consulta di continuare a ricoprire una doppia carica.
In materia di incompatibilità tra attività istituzionali e cariche imprenditoriali, il principio generale è che gli interessati non possono svolgere compiti gestionali. La carica di presidente onorario di una società per azioni è stata ritenuta compatibile, mentre per la valutazione sugli incarichi in società senza scopo di lucro (per esempio, fondazioni) è stato necessario un esame delle singole fattispecie.
Le attività di lavoro autonomo sono considerate incompatibili solo quando procurano un danno concreto all’operato del membro del Governo. Ad esempio, le docenze universitarie possono coesistere con le cariche governative, poiché non assicurano vantaggi economici personali.
In conclusione, l’Autorità fa notare che l’accertamento delle incompatibilità non avviene mai in via preventiva, e rivendica maggiori poteri nella fase istruttoria. L’Antitrust fa notare che l’Italia si differenzia dalla maggior parte dei paesi UE, per non parlare degli USA, in fase di eliminazione del problema.
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