In caso di accertamento, l’attivazione della procedura di rateazione delle somme dovute – prevista dall’articolo 3-bis del D. Lgs. 462/1997 – non è sufficiente ad impedire un provvedimento di sequestro preventivo (finalizzato alla confisca per equivalente) dei beni del contribuente accertato, ma può legittimare soltanto una richiesta di riduzione della somma sequestrata in funzione dell’importo già versato.
A stabilirlo è la sentenza n. 35587, depositata il giorno venerdì 31 agosto 2012 dalla terza sezione penale della Corte di Cassazione.
La vicenda è quella di un contribuente indagato per il reato di omesso versamento Iva (articolo 10-ter del D. Lgs. 74/2000) per l’ anno di imposta 2009 (sopra la soglia di rilevanza penale), che ha proposto ricorso in Cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale che, nel confermare il provvedimento del Gip, aveva respinto la richiesta di revoca del sequestro preventivo.
A nulla sono valse le contestazioni del contribuente che eccepiva l’intervento di una causa di forza maggiore nella realizzazione della condotta omissiva (ovvero una provvisoria difficoltà finanziaria della società), né tanto meno l’intervenuto piano di rateizzazione, con tanto di fideiussione bancaria a garanzia, dopo la contestazione dell’addebito sul piano amministrativo.
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