In tema di trattamento dei dati personali, la pubblicazione dell’immagine di un imputato (che costituisce dato personale) da parte di un giornale (nella specie: un importante quotidiano) è pienamente lecita e, quando è effettuata in relazione ad un fatto di interesse pubblico, quale è sicuramente l’informazione su fatti delittuosi, va considerata essenziale per l’esercizio del diritto di cronaca. In particolare, la pubblicazione di tali fotografie incontra solo il limite del dettato dell’art. 114 cod. proc. pen. (e dall’art. 8 del codice deontologico dei giornalisti), che le vieta solo se si riferiscono a persona privata della libertà personale, mentre si trova sottoposta all’uso di manette o di altro mezzo di coercizione fisica.
In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha respinto il ricorso del Garante del Trattamento dei dati personali contro la sentenza del Tribunale di Milano che aveva annullato il provvedimento dell’Authority il quale aveva sanzionato un primario quotidiano nazionale perché la foto pubblicata non sarebbe stata essenziale all’informazione.
Secondo la Cassazione anche la foto che ritrae una persona in stato di detenzione può essere pubblicata, purché non mostri «le manette ai polsi».
Sulla validità del riferimento al codice deontologico (dei giornalisti) la Sentenza ha fatto rinvio al precedente n. 11864 del 2004, secondo cui, la legge n. 675 del 1996 (applicabile