Categories: Giurisprudenza

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla mediazione tributaria

Con circolare n. 1/E del 12 febbraio 2014, l’Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti ed istruzioni operative in materia di mediazione tributaria a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, legge di stabilità 2014.
Infatti, per effetto di tali modifiche:
a)      la presentazione del reclamo (di seguito istanza di mediazione o, semplicemente, istanza) è condizione di procedibilità e non più di ammissibilità del ricorso;
b)      la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all’atto impugnato sono sospesi ex lege in pendenza del procedimento di mediazione, a prescindere dalla presentazione di una richiesta di parte;
c)      si applicano “le disposizioni sui termini processuali”, quali ad esempio le regole per il computo dei termini e la sospensione nel periodo feriale, anche al termine di 90 giorni, entro il quale deve concludersi il procedimento di mediazione;
d)      la mediazione produce effetti anche sui contributi previdenziali e assistenziali, per i quali non sono dovuti né sanzioni né interessi.

Innanzitutto, la circolare precisa che le modifiche si applicheranno agli atti ricevuti dal contribuente a decorrere dal 2 marzo 2014.
Sono pertanto regolamentate dalle nuove disposizioni le istanze presentate avverso gli atti notificati al contribuente a partire da tale data.
Continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni con riferimento alle istanze presentate avverso atti notificati antecedentemente alla predetta data.
Si ricorda infine che l’istituto della mediazione tributaria non si applica alle controversie riguardanti i rifiuti taciti per i quali, alla data del 31 marzo Con particolare riferimento alla improcedibilità del ricorso, la circolare spiega che, per effetto dell’articolo 1, comma 611, della L. 147/2013, la presentazione dell’istanza non è più condizione di ammissibilità del ricorso, ma rileva come condizione di procedibilità dello stesso.
Ciò significa che solo dopo il compimento di 90 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’Ufficio decorrono i termini previsti per il compimento degli atti processuali (deposito del ricorso, delle controdeduzioni, di memorie e documenti, ecc.) e per l’adozione dei provvedimenti giudiziali, posto che a partire da tale data “il reclamo produce gli effetti del ricorso”.
A seguito di presentazione dell’istanza, si attiva dunque il procedimento di mediazione che deve essere concluso entro 90 giorni dalla ricezione della stessa da parte dell’Ufficio; qualora non venga adottato un provvedimento di accoglimento totale o formalizzato un accordo di mediazione, decorso il predetto termine, l’istanza produce gli effetti del ricorso e il contribuente, se intende costituirsi, deve farlo nei successivi 30 giorni.
Il ricorso depositato dal contribuente in Commissione tributaria prima del decorso del predetto termine di 90 giorni è improcedibile. L’improcedibilità può essere eccepita dall’Ufficio, in sede di rituale costituzione in giudizio, ossia mediante il deposito delle controdeduzioni entro il termine di 150 giorni dalla presentazione dell’istanza.
La circolare fornisce precisazioni anche in merito all’istanza di sospensione giudiziale dell’esecuzione precedente alla conclusione del procedimento di mediazione, sull’improcedibilità del ricorso anche nei confronti dell’Agente della riscossione, sui contributi previdenziali e assistenziali, su cui l’esito del procedimento rileva, la sospensione della riscossione durante procedimento di mediazione, l’instaurazione del giudizio, dalla costituzione in giudizio delle parti alla  costituzione in giudizio a seguito di impugnazione di atti emessi dall’Agente della riscossione. (diritto.it)

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