Chi e quando può fare domanda per ottenere il credito d’imposta per i servizi digitali? Breve ricognizione all’interno delle norme.
Il comma 610 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha esteso agli esercizi 2021 e 2022 il credito d’imposta per i servizi digitali introdotto dall’articolo 190 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 con uno stanziamento di 10 milioni di euro, a valere sul Fondo per il pluralismo e per l’innovazione.
La disciplina di dettaglio è contenuta nel DPCM del 4 agosto 2020 e riteniamo opportuna ripercorrerla sinteticamente anche al fine di consentire alle imprese editrici di organizzarsi per la raccolta dei documenti.
Soggetti beneficiari
Possono beneficiare di questa misura le imprese editrici di giornali quotidiani e periodici che abbiano la sede legale in Italia o in uno Stato dell’Unione europea a condizione che abbiano una stabile organizzazione in Italia cui ricondurre l’attività oggetto di agevolazione. Inoltre, le imprese devono avere una classificazione ATECO 58.13 o 58.14 ed essere iscritte al Registro degli Operatori della Comunicazione. Condizione per beneficiare del credito d’imposta è avere alle proprie dipendenze almeno un dipendente, anche non giornalista, assunto con contratto a tempo indeterminato.
Sono esplicitamente escluse da questa misura le imprese che beneficiano dei contributi previsti dal decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
I contributi, inoltre, non sono cumulabili con altre agevolazioni per la stessa categoria di beni e servizi.
Beni agevolabili
Sono agevolabili le spese effettuate nel corso del 2020 per l’acquisto dei servizi di server, hosting e manutenzione evolutiva per le testate edite in formato digitale e per l’information technology per la gestione della connettività.
Misura del credito d’imposta
Il credito d’imposta è pari al 30 per cento delle spese sostenute ed è soggetto a riparto proporzionale nell’ipotesi in cui il fabbisogno sia superiore rispetto allo stanziamento di 10 mni di euro. La misura è, comunque, soggetta al regime del de minimis. In altri termini, il contributo erogato non può essere superiore al valore di euro 200.000 che va considerato nell’arco di un triennio e cumulato ad eventuali altri contributi ed agevolazioni soggette al medesimo regime.
Presentazione della domanda
La domanda di contributi potrà essere presentata dal 20 ottobre al 20 novembre 2020 esclusivamente in via telematica attraverso una procedura che verrà resa disponibile sul sito del Dipartimento informazione Editoria. Le spese dovranno essere attestate da un soggetto abilitato a rilasciare il visto di conformità o da un revisore legale.
Fruizione del credito
Il credito potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione attraverso il modello F24, una volta ottenuto il riconoscimento del diritto al contributo attraverso la pubblicazione dell’elenco degli aventi diritto che avverrà sul sito del Dipartimento informazione ed editoria entro il 31 dicembre 2021.
Il credito d’imposta andrà indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di concessione del contributo e in quelle successive nell’ipotesi in cui lo stesso venga utilizzato in più esercizi.
Vuoi saperne di più? Clicca qui.