La Consulta aveva accolto la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tar Lazio, con l’ordinanza di rinvio del 12 aprile 2011, riguardo in particolare all’obbligatorietà del procedimento di mediazione civile.
Ora però, apportata qualche modifica, la mediazione è tornata («in via sperimentale, al massimo per 4 anni») e c’è nuovamente l’obbligo di ‘confrontarsi’ prima di andare davanti ad un giudice per risolvere una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di azienda, risarcimento del danno da responsabilità medica (e sanitaria), risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. È stato inserito un criterio di competenza territoriale per la presentazione della domanda; la procedura di mediazione può procedere solo a seguito del consenso delle parti raccolto in un incontro preliminare di programmazione. Solo lo svolgimento dell’incontro preliminare di programmazione è condizione di procedibilità (per le materie indicate) e deve svolgersi entro 30 giorni dal deposito dell’istanza a costi massimi molto contenuti. Inoltre è prevista la gratuità del primo incontro di programmazione in caso di mancato accordo.
Le controversie di Rc auto sono escluse dalle materie per cui è previsto l’incontro di programmazione, mentre sono state aggiunte le controversie in tema di risarcimento del danno derivante da responsabilità (non solo medica ma più ampiamente) sanitaria. Il giudice può ordinare, e non solo invitare, alle parti di procedere alla mediazione, la durata massima dell’intera procedura è stata ridotta a 3 mesi, gli avvocati sono mediatori di diritto ed hanno l’obbligo di aggiornamento professionale, gli avvocati assistono le parti durante l’intera procedura di mediazione. «Il procedimento è molto semplice», spiega Pecoraro, presidente dell’organismo internazionale di conciliazione & arbitrato dell’Anpar. «Il cittadino che ha interesse avvia la procedura – assistito da un avvocato (facoltativa) – depositando una domanda presso un organismo di mediazione territorialmente competente iscritto nel registro tenuto e consultabile on-line presso il ministero di Giustizia. L’organismo invita la controparte chiamata in causa ad esprimersi per l’adesione o la mancata adesione a partecipare al procedimento di mediazione. Se controparte aderisce versa le stesse spese di segreteria (40 euro IVA esclusa) versate dalla parte che ha avviato la procedura e partecipa all’incontro. Le parti sono obbligate personalmente a partecipare al procedimento, diversamente hanno solo l’artenativa di rilasciare una procura speciale extragiudiziale “ad hoc” al proprio avvocato che lo rappresenta in mediazione».
Al primo incontro il mediatore spiega la funzione e lo svolgimento della mediazione, dopodichè se ritiene che non vi sono margini è lo stesso mediatore a redigere un verbale per mancato accordo ovvero possono essere le stesse parti a manifestare l’intenzione di chiudere la mediazione al primo incontro. In questo caso nessun compenso è dovuto all’organismo. Se diversamente le parti accettano di proseguire con la mediazione sono dovute le indennità approvate dal ministero e riportate nella tariffa allegata al regolamento. Se non aderisce non versa nulla e l’organismo redige verbale di mancata adesione, dal quale scaturiscono tutte le conseguenze previste dall’art 13 e 11 del D.lsg 28/2010. Il procedimento deve concludersi in massimo tre mesi. I costi: «solo 40 euro di spese di segreteria da parte di chi avvia la procedura, se la controparte aderisce paga lo stesso importo», spiega ancora Pecoraro. «In caso di mancato accordo alla prima seduta nulla è dovuto al mediatore, diversamente l’indennità (comprensiva delle spese di segreteria) è quella stabilita dal regolamento dell’organismo reso pubblico sul sito».