Il principio di automaticità delle prestazioni, che garantisce il diritto ad ottenere la pensione anche se il datore di lavoro non ha versato i contributi previdenziali, si applica anche in favore dei collaboratori coordinati e continuativi; l’esistenza del diritto non può essere negata per il fatto che la legge prevede espressamente l’operatività del principio solo per i lavoratori subordinati, in quanto la situazione dei collaboratori è assimilabile a questa, e pertanto giustifica una lettura estensiva della norma. Queste le affermazioni contenute in una sentenza – la 941 del 12 dicembre 2013 – del Tribunale di Bergamo, che potrebbe avere un impatto rilevante sui conti del sistema previdenziale.Una collaboratrice coordinata e continuativa, dopo aver lavorato per un’azienda per un periodo di 16 anni, ha presentato domanda all’Inps per ottenere la pensione di vecchiaia, ma ha ricevuto un rifiuto, in quanto non erano stati correttamente versati i contributi alla gestione competente. L’Inps ha negato la pensione ricordando che ai collaboratori non si applica il cosiddetto principio dell’automaticità delle prestazioni. Tale principio, sancito dall’articolo 2116 del Codice civile, riconosce ai lavoratori il diritto di percepire il trattamento pensionistico anche qualora l’azienda abbia omesso di versare i contributi previdenziali maturati. Stando al tenore letterale della norma, il principio si applica solo ai lavoratori “subordinati” e quindi non può essere invocato dai collaboratori (con o senza progetto). Tale lettura, fino alla sentenza del Tribunale di Bergamo, era pacifica e indiscussa, tanto che non pochi progetti di legge in passato hanno tentato di superare il problema, estendendo la tutela anche ai collaboratori non dipendenti. La sentenza di Bergamo rovescia questa interpretazione, forzando in maniera evidente il dato legislativo. Il giudice riconosce che l’articolo 2116 del Codice civile menziona soltanto i rapporti di lavoro subordinato tra quelli rientranti nell’ambito del principio dell’automaticità delle prestazioni. Tuttavia, prosegue la sentenza, questo principio ha una portata generale e la sua applicabilità deve potersi escludere solo in presenza di una norma che espressamente lo escluda.La sentenza, poi, riconosce che un orientamento della Consulta ha sempre escluso l’incostituzionalità della norma, stabilendo che la sua inapplicabilità verso i lavoratori autonomi dal principio si spiega con il fatto che questi hanno diretta responsabilità dei propri versamenti contributivi. Secondo la sentenza, questo orientamento giurisprudenziale non impedisce l’estensione del principio in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, in quanto il regime previdenziale di tali soggetti sarebbe sostanzialmente identico a quello dei lavoratori dipendenti. Se la situazione è identica, conclude la pronuncia, si deve applicare una regola uguale, e quindi si deve estendere anche ai collaboratori il principio dell’automaticità delle prestazioni; ragionando diversamente, la norma sarebbe incostituzionale, per violazione del principio di eguaglianza, sancito dall’articolo 3 della Costituzione. Questo approccio del Giudice, a prescindere dal merito, non agevola la certezza del diritto, in quanto una valutazione sulla costituzionalità della norma avrebbe dovuto essere devoluta alla Consulta, invece che essere formulata in via diretta. (sole24ore)