Giornalisti e ammortizzatori sociali. Ecco il piano varato dal Consiglio dei Ministri

0
2112

Per gli anni 2017 e 2018, ai giornalisti interessati dai piani non recepiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali alla data di entrata in vigore del dlgs, si applicano, ai fini del prepensionamento, i requisiti anagrafici di 58 anni per le donne e 60 anni per gli uomini, fermo restando il requisito dei 25 anni di anzianità contributiva. La regola standard è questa: prepensionamento con 25 anni di contributi e con un’età inferiore di 5 anni rispetto a quella della pensione di vecchiaia (uomini: 61 anni nel 2017; 61 anni e 7 mesi a partire dal 2018; donne: 59 anni nel 2017; 60 anni e 7 mesi nel 2018; 61 anni e 7 mesi dal 2019). Chi fa parte di una azienda che ha già ottenuto i finanziamenti pubblici per i prepensionamenti usufruirà delle vecchie regole (età di 58 anni e 18 anni di contributi).
La nuova disciplina estende alle imprese editrici il regime vigente per la generalità delle imprese del comparto industriale in tema di accesso alle misure di integrazione salariale straordinaria; in particolare, vengono uniformati i requisiti di accesso, così come le causali per le quali le imprese possono chiedere i trattamenti di integrazione salariale, ovvero la riorganizzazione aziendale in presenza di crisi, la crisi aziendale (compresi i casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa anche in costanza di fallimento) e il contratto di solidarietà. Si introduce inoltre, a carico delle imprese editoriali che accedono alla cassa integrazione, un contributo crescente in relazione alla durata del beneficio, e viene fissata la durata massima dei trattamenti (24 mesi, anche continuativi, in un quinquennio mobile) in conformità a quanto prescritto per le imprese degli altri comparti.

Per quanto riguarda i nuovi requisiti di accesso ai trattamenti anticipati di vecchiaia per i giornalisti, si stabilisce che il requisito di anzianità contributiva sia pari a 25 anni, in luogo degli attuali 18. Inoltre, si prevede l’applicazione del meccanismo di adeguamento del requisito all’aspettativa di vita, secondo i criteri generali oggi vigenti nell’ordinamento pensionistico. Il trattamento in questione, infine, può essere fruito con un anticipo massimo di cinque anni rispetto all’età anagrafica stabilita per il diritto alla pensione di vecchiaia nel regime previdenziale dell’INPGI, che è stata recentemente innalzata. Si confermano, infine, il divieto per i giornalisti prepensionati di mantenere rapporti di collaborazione e l’obbligo per gli editori di effettuare nuove assunzioni, nel rapporto di un nuovo assunto ogni tre prepensionamenti.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome