Il Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1 recante “disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività”, convertito dalla legge n. 27 del 2012, tra le altre cose, ha liberalizzato la gestione dell’attività di amministrazione e gestione dei diritti connessi al diritto d’autore. Tuttavia, la disposizione porrà non pochi problemi in sede di applicazione visto che rimanda ad un successivo Regolamento da emanarsi a cura del Presidente del Consiglio dei Ministri sull’individuazione dei criteri cui dovranno attenersi le costituende società di gestione dei diritti connessi per l’esercizio dell’attività. In sede di conversione è stata soppressa la norma che lasciava invece, inalterate le funzioni assegnate in materia alla Società italiana autori ed editori (S.I.A.E.).
La norma nasce da un ampio dibattito, nato a livello comunitario, che ha individuato nella concorrenza tra le società di gestione il miglior modello cui delegare la tutela della gestione dei diritti patrimoniali dell’autore e dei produttori ma ricalca anche la necessità che il legislatore ha, giustamente, avvertito, di porre un limite all’ingiustificato monopolio dell’I.M.A.I.E., cui gli artt. da 4 a 7 della legge 5 febbraio 1992, attribuirono una inusuale riserva di incasso sui crediti degli artisti derivanti dai diritti connessi.
L’apertura al mercato delle società di gestione dei diritti d’autore può essere vista da due diversi punti di vista; il primo riguarda una più moderna visione del ciclo attivo connesso al diritto d’autore, attraverso una pluralità di soggetti che operino sul mercato, individuando nuovi modelli di business; diametralmente opposta, invece, è la prospettiva con la quale le grandi multinazionali organizzino proprie strutture avvalendosi di norme che limitando la libertà di utilizzo dei contenuti, anche con sanzioni penali a carico dei cittadini, consentano alle stesse di usare una tutela pubblica per garantire un interesse privato; trasformando, in altri termini, l’attività di lobby nell’esercizio di poteri ben al di fuori del contesto nel quale vanno inquadrati gli interessi di aziende private.
Enzo Ghionni
(Tratto da “Diritto ed Economia dei Mezzi di Comunicazione”, volume 1-2012)
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