Via libera del Garante per la privacy allo schema di decreto del Ministero della salute che istituisce la banca dati nazionale delle Disposizioni anticipate di trattamento (Dat) – comunemente dette anche “testamento biologico” – che consentono alla persona di stabilire in anticipo i trattamenti sanitari ai quali intende essere sottoposta nel caso di sopravvenuta incapacità ad autodeterminarsi.
Obiettivo della banca dati è quello di costituire un polo unico nazionale di tali dichiarazioni seppure su base volontaria, costantemente aggiornato, e di consentire un accesso tempestivo alle stesse da parte del personale medico in caso di necessità.
Nella banca dati, istituita presso il Ministero della salute, saranno raccolte, con il consenso della persona che si è avvalsa del testamento biologico, le copie delle dichiarazioni, i successivi aggiornamenti, nonché la nomina e la revoca dell’eventuale fiduciario, anche di coloro che non sono iscritti al servizio sanitario nazionale.
Ai dati, che saranno conservati per 10 anni dal decesso dell’interessato, potranno accedere il medico, che ha in cura il paziente incapace di esprimere la propria volontà, e il fiduciario, se nominato.
La banca dati sarà alimentata dagli ufficiali di stato civile comunali, dai notai e dal responsabile dell’Unità organizzativa competente delle Regioni che abbiano predisposto il servizio, presso i quali sono depositati gli “originali” delle Dat. Tali soggetti, potranno trasmettere copia della Dat alla banca dati nazionale mediante un modulo elettronico, le cui specifiche tecniche sono definite in un disciplinare allegato al decreto.
Il testo sul quale è stato espresso il parere, tiene conto di molte delle indicazioni già fornite dall’Ufficio del Garante nel corso di un tavolo tecnico istituito presso il Ministero, come ad esempio, la comunicazione all’interessato, che ne abbia fatto richiesta, dell’avvenuta acquisizione della documentazione nella banca dati nazionale e, per quanto riguarda i tempi di conservazione, la cancellazione dei dati trascorsi dieci anni dal decesso del dichiarante.
L’Autorità ha chiesto, tuttavia, di apportare ulteriori modifiche al testo per renderlo pienamente conforme alla normativa sulla protezione dei dati. In particolare, in attesa della realizzazione della banca dati nazionale, il Garante ha chiesto maggiori tutele per quanto riguarda le modalità di accesso alle Dat, da parte del medico che ha in cura l’assistito o del fiduciario, come pure la corretta individuazione dei soggetti, che in qualità di titolari del trattamento, sono legittimati a trasmettere le Dat alla banca dati.
Il Ministero, quindi, dovrà individuare modalità più rispettose della disciplina sulla riservatezza per fornire al medico e al fiduciario le informazioni circa l’esistenza della dichiarazione ed il luogo dove la stessa è conservata.
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