Non si può pubblicare una lettera privata, anche se inviata via e-mail a più persone, senza il consenso dell’autore e dei destinatari. Il principio è stato ribadito dal Garante in seguito al ricorso presentato dal capo di un’associazione a carattere religioso, che aveva lamentato la pubblicazione di una e-mail su un quotidiano a diffusione nazionale, a lui indirizzata, contenente fatti confidenziali e riguardanti la propria vita intima. Nell’accogliere il ricorso, l’Autorità ha ordinato la cancellazione della lettera dall’edizione on line del quotidiano.
Il giornale aveva pubblicato un articolo sulla poligamia e si era servito della e-mail che l’ex moglie del ricorrente, dopo esser stata ripudiata, aveva inviato a lui e, per conoscenza, ad altre quattro persone. Proprio l’invio della lettera a diversi destinatari avrebbe attenuato, secondo l’editore del quotidiano, la natura riservata della corrispondenza. Ma l’autrice della lettera ha negato di aver dato il proprio consenso alla pubblicazione del suo scritto.
Il Garante, nel ricordare che il trattamento dei dati personali in ambito giornalistico può avvenire senza consenso solo riguardo a fatti di interesse pubblico e rispettando l’essenzialità dell’informazione, ha riconosciuto l’interesse pubblico della vicenda, ma ha ritenuto illecita la diffusione degli stralci di una corrispondenza privata avvenuta tramite posta elettronica. Un tipo di trattamento che viola anche il principio costituzionale secondo il quale la libertà e la segretezza della corrispondenza operano indipendentemente dal mezzo utilizzato. L’Autorità ha, inoltre, osservato che la pubblicazione pedissequa di parti della lettera contravviene ai principi della legge sul diritto d’autore, per i quali non può essere diffusa, pubblicata o riprodotta la corrispondenza a carattere confidenziale o che si riferisca all’intimità della vita privata senza il consenso dell’autore e del destinatario. Principio che trova applicazione anche in ambito giornalistico.