GARANTE PER LA PRIVACY RICHIAMA DUE GIORNALI LOCALI: TROPPI DATI SUI MINORI VITTIME DI ABUSI

0
653

La vicenda prende il via in un piccolo comune della Calabria, dove un padre è stato condannato per aver compiuto atti di violenza e abusi, anche di natura sessuale, ai danni dei figli. Due quotidiani locali hanno riportato la notizia descrivono in modo eccessivamente dettagliato la vicenda e il genere di abusi subiti dai minori. Inoltre, hanno dato tutta una serie di informazioni sull’episodio in grado di ledere gravemente la riservatezza dei minori rendendoli riconoscibili. Negli articoli vengono, infatti, citati il nome e cognome del padre, il nome del comune in cui vive la famiglia, il sesso delle vittime e, nel caso di uno dei due giornali, anche l’iniziale dei bambini. A causa di questi dati, i minori interessati sono risultati riconoscibili quanto meno in ambito locale, in particolare all’interno della cerchia familiare e amicale, considerato il piccolo comune dove si sono verificati i fatti.
A seguito di una segnalazione è intervenuto il Garante con un provvedimento, stabilendo che i due giornali non potranno più pubblicare, anche attraverso i loro siti web, quei dettagli e quelle informazioni decisamente non essenziali. Due sono gli aspetti sui quali si è appuntato il provvedimento. Il primo riguarda il principio dell’essenzialità dell’informazione: larga parte delle informazioni pubblicate non erano, infatti, indispensabili per dare una compiuta rappresentazione della vicenda, che pure rivestiva un interesse pubblico e sulla quale stato legittimamente esercitato il diritto di cronaca.
Il secondo aspetto è connesso con la tutela rafforzata da assicurare ai più piccoli, tanto più se vittime di atti di molestie o violenza sessuale. Tale tutela è sancita dalle norme che vietano la divulgazione di notizie o immagini relative a minori coinvolti in procedimenti penali, dal Codice privacy (che obbliga a omettere, quando si diffondono procedimenti giurisdizionali, le generalità o altri dati identificativi anche relativi a terzi dai quali si possa desumere anche indirettamente l’identità di minori) e dallo stesso Codice di deontologia dei giornalisti che, richiamando la Carta di Treviso, stabilisce che il diritto del minore alla riservatezza è prevalente rispetto al diritto di cronaca, tanto più quando i minori siano addirittura.
Fabiana Cammarano

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome