Con sentenza pubblicata il 01/07/2015 il Consiglio di Stato ha confermato l’attribuzione in capo a Nuova Rete dei diritti d’uso per le frequenze del canale 21 Uhf. Il procedimento amministrativo è nato dalle richieste del Ministero per lo Sviluppo Economico, il quale ha sostenuto che Nuova Rete, in asserita violazione dell’art. 14-ter del d.lgs. n. 259 del 1 agosto 2003 (recante il Codice delle comunicazioni elettroniche), avesse acquisito dalla società Rete 8 soltanto una parte degli impianti del canale 21 UHF, per il quale aveva fatto richiesta, e non l’intera rete. Ma il Consiglio di Stato, facendo applicazione dei principi generali in materia di interpretazione degli atti contrattuali, ha ritenuto che la volontà delle parti fosse quella di trasferire (non solo) il diritto d’uso dell’intero canale 21 UHF, ma anche di tutti i relativi impianti di trasmissione. La circostanza, poi accertata dal MISE, che nell’elenco degli impianti di trasmissione, ceduti dalla società Rete 8 contestualmente al diritto di uso delle frequenze, non risultava anche l’impianto di Monte Piella, nel Comune di Porretta Terme, potrebbe essere stata quindi determinata da un errore materiale, come ha sostenuto la società Nuova Rete. Risulta comunque chiaro, dall’esame del contenuto del citato contratto, che lo stesso impianto non avrebbe potuto essere più utilizzato per le trasmissioni sul canale 21 UHF essendo stato ceduto l’intero diritto d’uso delle frequenze autorizzate su tale canale. è confermato dalla circostanza che non risulta vi sia stata alcuna contestazione in merito ad un utilizzo della frequenza del canale 21 UHF da parte di soggetti diversi da Nuova Rete nel territorio delle province di Bologna e Ferrara. Per questi motivi il Consiglio ha bocciato l’appello del Mise. Per approfondire:
http://circolari.editoria.tv/sentenze/consiglio-di-stato-sezione-iii-1-luglio-2015-n-3273/