Sul suo sito internet l’Agcom ha pubblicato le procedure e le regole per l’assegnazione e l’utilizzo delle frequenze disponibili nella banda 3600-3800 Mhz. Essa è suddivisa in due porzioni: la banda di tipo A, comprendente le frequenze tra 3700 e 3800 Mhz, e quella di tipo B, con frequenze tra 3600 e 3700 Mhz. Un lotto di tipo A è un blocco di frequenze associato a una corrispondente area di estensione geografica. La distinzione, in questo caso, è tra lotti relativi al territorio regionale e lotti inerenti alle città. Il lotto di tipo B è, invece, un insieme di frequenze ottenuto dall’aggregazione di più blocchi di tipo B su base locale. Il provvedimento stabilisce le procedure per il rilascio dei diritti d’uso delle frequenze per l’offerta di servizi pubblici terrestri di comunicazione elettronica a banda larga e ultralarga. I diritti d’uso relativi ai lotti di tipo A sono assegnabili mediante un beauty contest per il territorio e con un’asta per quanto riguarda le città. Per i lotti di tipo B è prevista una procedura più complessa. Il Ministero per lo Sviluppo Economico è tenuto a pubblicare un avviso
che evidenzi la disponibilità dei lotti di tipo B, specificando l’ampiezza di banda e la posizione delle frequenze, eventualmente non contigue. I diritti d’uso delle frequenze per i lotti di tipo A hanno una durata fino al 31 dicembre del quindicesimo anno dal rilascio. I diritti d’uso delle frequenze per i lotti di tipo B hanno una durata variabile con scadenza allineata a quella dell’ultimo lotto assegnato di tipo A. Qualora rimangano diritti d’uso non assegnati, l’Autorità si riserva di definire la destinazione delle relative frequenze residue.
Gli aggiudicatari di lotti di frequenze in gara sono tenuti al versamento dell’offerta prodotta al termine delle procedure di cui all’art. 5, all’art. 6 ed all’art. 8, per i relativi diritti d’uso, a titolo di contributo per l’uso delle frequenze radio. Fermo restando che gli aggiudicatari debbono utilizzare le frequenze assegnate nel rispetto della protezione dei servizi esistenti, nel caso di produzione anche non intenzionale di interferenze nocive su utilizzatori autorizzati dello spettro, ciascun aggiudicatario è tenuto all’immediata eliminazione della causa interferenziale, ove necessario attraverso l’immediata disattivazione dell’impianto interferente. A tal fine ciascun aggiudicatario rende nota al Ministero e si avvale di un’apposita unità operativa delegata all’espletamento di tali attività ed alla risoluzione delle problematiche interferenziali.
Ciascun aggiudicatario è tenuto a realizzare un sistema di monitoraggio delle emissioni causate dai propri impianti al fine della prevenzione ed eliminazione delle eventuali interferenze nocive, in maniera proporzionata alle condizioni d’uso delle frequenze del proprio diritto d’uso.