Il Parlamento europeo riunito in
sessione plenaria ha approvato con 538 voti favorevoli, 74 contrari e 10
astenuti, la relazione del deputato tedesco Jo Leinen relativa al finanziamento
dei partiti politici europei, che sarà applicabile dal 2008.
Frutto di un compromesso con il Consiglio, consentirà il ricorso a fondi UE per
finanziare attività legate alla campagna per le elezioni europee e l’erogazione
di contributi alle fondazioni politiche europee. Gli importi versati a ogni
partito politico e fondazione politica a livello europeo dovranno essere
pubblicati sul sito internet del Parlamento.
La relazione di Jo Leinen prevede alcuni punti essenziali, tra cui:
– l’autorizzazione per i partiti politici a livello europeo ad utilizzare i
loro fondi per finanziare le attività legate alla campagna elettorale. Gli
stanziamenti a carico del bilancio Ue non dovranno costituire un finanziamento
diretto o indiretto dei partiti politici nazionali o dei loro candidati, né
essere usati per campagne referendarie. Viene specificato anche che il
finanziamento e la limitazione delle spese elettorali per le elezioni europee
sono soggette alle disposizioni nazionali. Inoltre gli stanziamenti provenienti
dal bilancio generale dell’Unione europea potranno essere utilizzati soltanto
per coprire le spese direttamente collegate agli obiettivi indicati nel
programma politico dei partiti. I partiti politici europei non potranno
accettare le donazioni anonime e quelle provenienti dai bilanci di gruppi
politici rappresentati al Parlamento europeo.
– il divieto di accettare donazioni provenienti da imprese sulle quali i
pubblici poteri possono esercitare direttamente o indirettamente un’influenza
dominante. Non potranno essere accettate neanche le donazioni provenienti da
qualsiasi autorità pubblica di un paese terzo e da imprese «influenzate» dai
poteri pubblici stranieri. I contributi provenienti da partiti politici
nazionali, è peraltro specificato, non dovranno superare il 40% del bilancio
annuale di un partito a livello europeo.
– è prevista una nuova base giuridica sull’istituzione e il finanziamento delle
fondazioni politiche europee. Queste ultime sono definite enti o reti di enti
dotati di personalità giuridica nello Stato membro in cui hanno sede, «affiliati
ad un partito politico a livello europeo», che, attraverso le proprie attività,
nel rispetto degli obiettivi e dei valori fondamentali dell’UE, sostengono ed
integrano gli obiettivi di tale partito. Tali fondi potranno essere utilizzati
esclusivamente per finanziare le attività della fondazione stessa e non dovranno
servire a finanziare campagne elettorali o referendarie. Non potranno neppure
essere utilizzati per il finanziamento diretto o indiretto di partiti o di
candidati politici a livello europeo o nazionale né di fondazioni a livello
nazionale.
le fondazioni possono svolgere «attività di osservazione, analisi e
arricchimento del dibattito sulle politiche pubbliche europee e sul processo di
integrazione europea». Oppure sviluppare attività legate a «questioni di
politica pubblica europea», quali l’organizzazione e il sostegno a seminari,
azioni di formazione, conferenze, studi europei, la cooperazione con enti dello
stesso tipo allo scopo di «promuovere la democrazia» e, infine, la «creazione di
un contesto in cui promuovere la collaborazione, a livello europeo, tra
fondazioni politiche nazionali, rappresentanti del mondo accademico ed altri
soggetti interessati».
Una fondazione politica a livello europeo deve essere affiliata ad uno dei
partiti politici a livello europeo riconosciuti e deve rispettare, in
particolare nel suo programma e nella sua azione, i principi sui quali è fondata
l’Unione europea, vale a dire i principi di libertà, di democrazia, di rispetto
dei diritti dell’uomo, delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto. Non
deve avere fini di lucro e deve avere personalità giuridica diversa da quella
del partito cui è affiliata. Spetta a ciascun partito politico e a ciascuna
fondazione politica a livello europeo definire le modalità specifiche delle loro
relazioni che, nel rispetto della legislazione nazionale, devono prevedere
un’adeguata separazione tra la gestione quotidiana e le strutture direttive.
Le disposizioni sulle fonti di finanziamento dei partiti politici europei, si
applicherebbero, mutatis mutandis, alle fondazioni.
Partiti politici e fondazioni politiche a livello europeo dovranno pubblicare
annualmente le proprie entrate e uscite, nonché una dichiarazione relativa
all’attivo e al passivo. Dovranno inoltre dichiarare le proprie fonti di
finanziamento, fornendo un elenco dei donatori e delle donazioni ricevute da
ciascun donatore, ad eccezione di quelle che non superano 500 euro all’anno e
per donatore.
Il Parlamento europeo, inoltre, dovrà pubblicare in una rubrica specifica del
suo sito internet una tabella degli importi versati a ogni partito politico e a
ogni fondazione politica a livello europeo, per ogni esercizio finanziario per
cui sono state erogate sovvenzioni. Dovrà pubblicare, inoltre la relazione
sull’applicazione del regolamento stesso e sulle attività finanziate, nonché le
disposizioni di applicazione del regolamento.
– è concesso ai partiti la possibilità di accumulare riserve finanziarie per
diversi anni fino al 100% delle loro entrate annue medie. Queste riserve possono
essere costituite da doni e contributi di partiti o di individui. E’ infine
previsto un aumento dal 75 all’85% dei finanziamenti a carico del bilancio
dell’Ue a copertura dei costi (ammissibili) di un partito politico.
– è stato raggiunto l’accordo sulle misure tese ad assicurare la stabilità
finanziaria dei partiti politici a livello europeo al fine di agevolare la loro
programmazione a lungo termine. L’unica differenza rispetto alla proposta della
Commissione è che tale argomento viene stralciato dallo Statuto e inserito in un
regolamento del Consiglio.
In base all’accordo raggiunto, qualora al termine di un esercizio per il quale
un partito ha ricevuto una sovvenzione di funzionamento, le entrate risultassero
superiori alle spese, è prevista la possibilità di riportare all’esercizio
successivo una percentuale dell’importo eccedente pari al massimo al 25% delle
entrate totali per quell’esercizio, che dovrà essere speso entro il primo
trimestre dell’anno seguente.
Tale possibilità rappresenta una deroga al diritto comunitario che vieta la
realizzazione di profitti ai partiti politici. E’ quindi precisato che si tratta
di una «disposizione eccezionale» giustificata «dal ruolo specifico e unico dei
partiti politici». Un emendamento, peraltro, attribuisce a un revisore
indipendente l’incarico di attestare la corretta esecuzione delle disposizioni
sui riporti.
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