La Federazione Nazionale della Stampa Italiana (Fnsi) e l’Unione Stampa Periodica Italiana (Uspi) hanno recentemente firmato il contratto nazionale che regolerà nel prossimo biennio i rapporti di lavoro dei giornalisti impiegati nelle testate periodiche locali. Di seguito i punti salienti dell’accordo.
Nel campo di applicazione del contratto non sono incluse le testate collegate con aziende editrici di quotidiani che rientrano nel campo di applicazione del contratto tra Fnsi e Fieg. Sono escluse anche «le aziende dell’emittenza radio televisiva e delle telecomunicazioni e le piattaforme digitali definite “over the top”. Viene specificato che l’accordo si applica anche alle testate online, sempre a condizione che non siano connesse a gruppi editoriali nazionali e agenzie di stampa rientranti nel campo di applicazione del contratto Fieg-Fnsi. Le aziende non previste nella disciplina possono richiedere comunque l’applicazione del contratto alla commissione paritetica Uspi-Fnsi.
Le qualifiche previste nel contratto sono quattro: collaboratore della redazione, redattore, coordinatore, praticante. Importante il riferimento al redattore web, che opera su mezzo di informazione digitale grazie a competenze tecniche. Del direttore viene detto che è una figura responsabile di governare il regolare andamento del servizio attraverso direttive del lavoro redazionale e viene retribuito in base ad accordi presi con l’azienda. La sua nomina deve essere comunicata al comitato di redazione 24 ore prima dell’incarico.
Per quanto riguarda la retribuzione, i minimi sono differenziati in base agli incarichi. Si va dai 1300 euro previsti per il collaboratore della redazione e il praticante ai 1600 per il coordinatore. Gli scatti sono biennali, pari al 3% del minimo tabellare. E’ prevista la tredicesima mensilità a dicembre. L’indennità per il licenziamento varia tra due e tre mesi di retribuzione. Manca la c.d. clausola di coscienza, che permette al giornalista di licenziarsi per cambiamento dell’indirizzo politico della testata o per una situazione incompatibile con la dignità del giornalista.
Fa un po’ discutere la previsione sulla modifica e pubblicazione degli articoli. Sono normalmente pubblicati con la firma dell’autore, ma con le limitazioni date da una precisa organizzazione redazionale e da una decisione del direttore. Per le modifiche serve il consenso degli autori, ma tale disposizione non vale per i collaboratori esterni. Controversa anche la norma sul trasferimento del giornalista in una sede distante più di 40 km: in caso di accettazione non sono previsti permesso retribuito, indennità e rimborso spese.
Viene, infine, previsto un fiduciario nelle aziende che occupano da 3 a 10 giornalisti e che hanno un Cdr di oltre 10 giornalisti. Per i rappresentanti sindacali è prevista la possibilità di esprimere pareri preventivi sull’utilizzazione dei collaboratori autonomi.
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