Sopprimere l’articolo.
72. 6. Alberto Giorgetti.
Sostituire l’articolo 72, con il seguente:
radiotelevisione).
1. All’articolo 44 del testo unico della radiotelevisione di cui al
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
3. Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i
fornitori di programmi in pay-perview, indipendentemente dalla codifica
delle trasmissioni, riservano ogni anno almeno il 10 per cento del tempo di
diffusione, in particolare nelle ore di maggiore ascolto, alle opere europee
realizzate da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni, di cui il 20 per
cento opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte
e, nel caso dei soggetti operanti a pagamento, alle opere di espressione
originale italiana ovunque prodotte appartenenti al genere da essi
prevalentemente emesso. La concessionaria del servizio pubblico generale
radiotelevisivo, su tutte le reti e le piattaforme distributive,
indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riserva alle opere europee
realizzate da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni una quota minima
del 20 per cento del tempo di trasmissione, di cui il 10 per cento alle opere
cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte. Le
emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i fornitori di
programmi in pay-per-view soggetti alla giurisdizione italiana,
indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, riservano una quota non
inferiore al 10 per cento dei propri introiti netti annui, così come indicati
nel conto economico dell’ultimo bilancio di esercizio disponibile, alla
produzione, al finanziamento e al pre-acquisto di opere europee e
all’adattamento o confezionamento di contenuti europei per le nuove tecnologie.
Tali introiti sono quelli che il soggetto obbligato ricava da pubblicità, da
televendite, da sponsorizzazioni, da contratti e convenzioni con soggetti
pubblici e privati, da provvidenze pubbliche e da offerte televisive a pagamento
di programmi di carattere non sportivo di cui esso ha la responsabilità
editoriale, inclusi quelli diffusi o distribuiti attraverso piattaforme
diffusive o distributive di soggetti terzi. All’interno di tale quota dei 10 per
cento dei suddetti introiti destinata alle opere europee, le emittenti e i
fornitori di contenuti e di programmi in chiaro destinano almeno il 30 per cento
alle opere cinematografiche di espressione originale italiana, ovunque prodotte
e le emittenti, i fornitori di contenuti e di programmi a pagamento destinano
almeno il 35 per cento alle opere di espressione originale italiana ovunque
prodotte appartenenti al genere di prevalente emissione da parte del soggetto
obbligato. La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo
destina alle opere europee una quota non inferiore al 15 per cento dei ricavi
complessivi annui derivanti dagli abbonamenti relativi all’offerta
radiotelevisiva nonché i ricavi pubblicitari connessi alla stessa, al netto
degli introiti derivanti da convenzioni con la pubblica amministrazione e dalla
vendita di beni e servizi; all’interno di questa quota, nel contratto di
servizio è stabilita una riserva non inferiore al 20 per cento da destinare alla
produzione, al finanziamento, al pre-acquisto o all’acquisto di opere
cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte e una
riserva non inferiore ai 5 per cento da destinare a opere di animazione
appositamente prodotte per la formazione dell’infanzia. Gli operatori
di comunicazioni elettroniche su reti fisse e mobili contribuiscono,
gradualmente e tenuto conto delle condizioni del mercato, alla promozione e al
sostegno finanziario delle opere audiovisive europee, destinando una quota dei
ricavi derivanti dal traffico di contenuti audiovisivi offerti al pubblico a
pagamento indipendentemente dalla tecnologia di trasmissione, secondo criteri e
modalità stabiliti dall’Autorità con apposito regolamento da adottare entro sei
mesi dall’entrata in vigore della presente disposizione. In merito all’obbligo
di programmazione di cui al presente comma, previsto un periodo transitorio di
dodici mesi per consentire ai fornitori di contenuti e ai fornitori di programmi
in pay per view adeguamento graduale al suddetto obbligo.
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
5. L’Autorità adotta entro tre mesi dall’entrata in vigore dalla
presente disposizione un regolamento che definisce le modalità di comunicazione
dell’adempimento degli obblighi di cui al presente articolo nel rispetto dei
principi di riservatezza previsti dal codice di cui al decreto Legislativo 30
giugno 2003, n. 196, e le sanzioni in caso di inadempienza.
2. All’articolo 51, comma 3, lettera d), del testo unico della
radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «da 1.040 euro a 5200 euro» sono sostituite
dalle seguenti: «da 5.165 euro a 51.646 euro»;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche nel
caso in cui la pubblicità di amministrazioni ed enti pubblici sia gestita, su
incarico degli stessi, da agenzie pubblicitarie o centri media.»
72. 1. Carra.
Sopprimere il comma 1.
72. 4. Capezzone.
Al comma 1 lettera a), capoverso 3, sostituire le parole:
opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte con
le seguenti: film di espressione originale italiana ovunque prodotti.
72. 8. Alberto Giorgetti.
Al comma 1 lettera a), capoverso 3, sostituire le parole:
opere cinematografiche di espressione originale italiana ovunque prodotte con
le seguenti: film di espressione originale italiana ovunque prodotti.
* 72. 7. Alberto Giorgetti.
Al comma 1 lettera a), capoverso 3, primo e quinto periodo,
sostituire le parole: opere cinematografiche di espressione originale
italiana ovunque prodotte con le seguenti: film di espressione originale
italiana ovunque prodotti.
* 72. 14. De Corato, Alberto Giorgetti.
Al comma 1, lettera a) capoverso 3, primo periodo, sopprimere
le parole: e, nel caso dei soggetti operanti a pagamento, alle opere di
espressione originale italiana ovunque prodotte appartenenti al genere da essi
prevalentemente emesso.
Conseguentemente al comma 1, lettera a) capoverso 3, al
settimo periodo, dopo le parole: secondo criteri e modalità stabiliti
dall’Autorità con apposito regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione. inserire il seguente: Con
particolare riferimento ai programmi in pay per view a prevalente
contenuto cinematografico di prima visione, gli obblighi di cui al presente …
devono essere in ogni caso commisurati all’effettiva disponibilità di opere
rilevanti, ai sensi della presente norma, nei 6 mesi precedenti la
diffusione nell’anno di riferimento e al loro successo nelle sale
cinematografiche italiane.
* 72. 16. Pedrini.
Al comma 1, lettera a), capoverso 3, primo periodo,
sopprimere le parole: e, nel caso dei soggetti operanti a pagamento, alle
opere di espressione originale italiana ovunque prodotte appartenenti al genere
da essi prevalentemente emesso.
Conseguentemente al comma 1, lettera a), capoverso 3, al
settimo periodo, dopo le parole: secondo criteri e modalità stabiliti
dall’Autorità con apposito regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione inserire il seguente: Con
particolare riferimento ai programmi in pay per view a prevalente
contenuto cinematografico di prima visione, gli obblighi di cui alla presente
comma devono essere in ogni caso commisurati all’effettiva disponibilità di
opere rilevanti, ai sensi della presente norma, nei 6 mesi precedenti la
diffusione nell’anno di riferimento e al loro successo nelle sale
cinematografiche italiane.
* 72. 25. Peretti, Zinzi.
Al comma 1, lettera a), capoverso 3, primo periodo,
sopprimere le parole: e, nel caso dei soggetti operanti a pagamento, alle
opere di espressione originale italiana ovunque prodotte appartenenti al genere
da essi prevalentemente emesso.
Conseguentemente al comma 1, lettera a), capoverso 3, al
settimo periodo, dopo le parole: secondo criteri e modalità stabiliti
dall’Autorità con apposito regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione inserire il seguente: Con
particolare riferimento ai programmi in pay per view a prevalente
contenuto cinematografico di prima visione, gli obblighi di cui alla presente
comma devono essere in ogni caso commisurati all’effettiva disponibilità di
opere rilevanti, ai sensi della presente norma, nei 6 mesi precedenti la
diffusione nell’anno di riferimento e al loro successo nelle sale
cinematografiche italiane.
* 72. 26. Fabris.
Al comma 1, lettera a), capoverso 3, primo periodo sopprimere
le parole: e, nel caso dei soggetti operanti a pagamento, alle opere di
espressione originale italiana ovunque prodotte appartenenti al genere da essi
prevalentemente emesso.
72. 5. Alberto Giorgetti.
Al comma 1, lettera a) capoverso 3 primo periodo, sostituire
le parole: alle opere europee realizzate da produttori indipendenti negli
ultimi cinque anni, con e seguenti: Ve opere europee realizzate da
produttori indipendenti. Almeno il 50 per cento di questo 10 per cento di tempo
di diffusione dovrà essere riservato a produzioni degli ultimi cinque anni.
72. 12. De Corato, Alberto Giorgetti.
Al comma 1, lettera a) capoverso 3 primo periodo, dopo le
parole: 3. Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i
fornitori di programmi in pay-perview, indipendentemente dalla codifica delle
trasmissioni, riservano, inserire le parole: di norma.
* 72. 10. De Corato, Alberto Giorgetti.
Al comma 1, lettera a) primo periodo, dopo le parole: 3.
Le emittenti televisive, i fornitori di Contenuti televisivi e i fornitori di
programmi in pay-per-view, indipendentemente dalla codifica delle
trasmissioni, riservano ogni anno almeno il 10 per cento del tempo di
diffusione, in particolare nelle ore di maggiore ascolto, alle opere europee
realizzate da produttori indipendenti negli ultimi cinque anni sopprimere
le seguenti: di cui il 20 per cento alle opere cinematografiche di
espressione originale italiana ovunque prodotte.
* 72. 13. De Corato, Alberto Giorgetti.
Al comma 1, lettera a) capoverso 3, primo periodo dopo le
parole: 1. Le emittenti televisive, i fornitori di contenuti televisivi e i
fornitori di programmi in pay-perview, indipendentemente dalla codifica
delle trasmissioni, riservano ogni anno almeno il 10 per cento del tempo di
diffusione, in particolare nelle ore di maggiore ascolto, aggiungere le
seguenti: ad eccezione delle trasmissioni ad accesso condizionato.
* 72. 11. Alberto Giorgetti.
Al comma 1, lettera a), capoverso 3, secondo periodo,
aggiungere in fine le seguenti parole: con particolare riguardo alle opere
filmiche finanziate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.28, che
non siano state mai proiettate in pubblico o lo siano state per un numero di
giorni inferiore a tre.
72. 22. Carlucci.
Al comma 1, lettera a) capoverso 3, al terzo periodo
sostituire le parole: così come indicati nel conto economico dell’ultimo
bilancio di esercizio disponibile, alla produzione, al finanziamento, al
pre-acquisto e all’acquisto di opere europee e all’adattamento o confezionamento
di contenuti europei per le nuove tecnologie con le seguenti: così come
indicati nel conto economico dell’ultimo bilancio di esercizio disponibile, alla
produzione, al finanziamento, al pre-acquisto e all’acquisto di opere europee
realizzate da produttori indipendenti.;
al sesto periodo, sostituire le parole: La concessionaria del
servizio pubblico generale radiotelevisivo destina alle opere europee con le
seguenti: La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo
destina alle opere europee realizzate da produttori indipendenti;
al settimo periodo sostituire le parole: alla promozione e al
sostegno finanziario delle opere audiovisive europee, destinando con le
seguenti: alla promozione e al sostegno finanziario delle opere audiovisive
europee realizzate da produttori indipendenti, destinando a dette opere.
* 72. 2. Carra.
Al comma 1, lettera a), capoverso 3, apportare le seguenti
modifiche:
al terzo periodo sostituire le parole: così come indicati nel
conto economico dell’ultimo bilancio di esercizio disponibile, alla produzione,
al finanziamento, al pre-acquisto e all’acquisto di opere europee e
all’adattamento o confezionamento di contenuti europei per le nuove tecnologie
con le seguenti: così come indicati nel conto economico dell’ultimo
bilancio di esercizio disponibile, alla produzione, al finanziamento, al
pre-acquisto e all’acquisto di opere europee realizzate da produttori
indipendenti;
al sesto periodo sostituire le parole: La concessionaria del
servizio pubblico generale radiotelevisivo destina alle opere europee con le
seguenti: La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo
destina alle opere europee realizzate da produttori indipendenti;
al settimo periodo sostituire le parole: alla promozione e al
sostegno finanziario delle opere audiovisive europee, destinando con le
seguenti: alla promozione e al sostegno finanziario delle opere audiovisive
europee realizzate da produttori indipendenti, destinando a dette opere.
* 72. 19. Crisafulli, Piro, Raiti, Ossorio.
Al comma 1 lettera a), apportare le seguenti modifiche:
al terzo periodo sostituire le parole: così come indicati nel
conto economico dell’ultimo bilancio di esercizio disponibile, alla produzione,
al finanziamento, al pre-acquisto e all’acquisto di opere europee e
all’adattamento o confezionainento di contenuti europei per le nuove tecnologie
con le seguenti: così come indicati nel conto economico dell’ultimo
bilancio di esercizio disponibile alla produzione, al finanziamento e al
pre-acquisto di opere europee;
al quinto periodo sostituire le parole: le emittenti e i
fornitori di contenuti e di programmi in chiaro destinano almeno il 30 per cento
alle opere cinematografiche con le seguenti: le emittenti e i fornitori
di contenuti e di programmi in chiaro destinano almeno il 30 per cento alla
produzione, al finanziamento, al pre-acquisto o all’acquisto di opere
cinematografiche.
72. 20. Crisafulli, Piro, Raiti, Ossorio.
Al comma 1, lettera d), capoverso 3, al terzo periodo
sostituire le parole: così come indicati nel conto economico dell’ultimo
bilancio di esercizio disponibile, alla produzione, al finanziamento, al
pre-acquisto, all’acquisto di opere europee e all’adattamento o confezionamento
di contenuti europei per le nuove tecnologie con le seguenti: così come
indicati nel conto economico dell’ultimo bilancio di esercizio disponibile alla
produzione, al finanziamento e al pre-acquisto di opere europee realizzate da
produttori indipendenti;
al sesto periodo sostituire le parole: La concessionaria del
servizio pubblico generale radiotelevisivo destina alle opere europee con le
seguenti: La concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo
destina alla produzione, al finanziamento e al pre-acquisto di opere europee
realizzate da produttori indipendenti;
al settimo periodo sostituire le parole: alla promozione e al
sostegno finanziario delle opere audiovisive europee, destinando con le
seguenti: alla promozione e al sostegno finanziario delle opere audiovisive
europee realizzate da produttori indipendenti, destinando a dette opere.
72. 23. Piro, Raiti.
Al comma 1, lettera a), capoverso 3, al settimo periodo, dopo
le parole: secondo criteri e modalità stabiliti dall’Autorità con apposito
regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione inserire il seguente: Con particolare riferimento
ai programmi in pay per view a prevalente contenuto cinematografico in prima
visione, gli obblighi di cui al presente comma devono essere in ogni caso
commisurati all’effettiva disponibilità di opere rilevanti, ai sensi della
presente norma, nei sei mesi precedenti la diffusione nell’anno di riferimento e
al loro successo nelle sale cinematografiche italiane.
72. 9. Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. Il comma 60 dell’articolo 23 del Decreto Legislativo
31 Luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente: «Fino alla completa
attuazione del piano nazionale delle frequenze televisive in tecnica digitale è
consentito ai soggetti legittimati operanti in ambito locale alla data di
entrata in vigore della Legge 3/5/2004, n. 112, di proseguire nell’esercizio
anche dei bacini eccedenti i limiti di cui all’articolo 2 comma primo, lettera
p). Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle emittenti
televisive provenienti da Campione d’Italia».
2-ter. All’articolo 2 comma primo lettera o) del
decreto legislativo 31 luglio 2005. n. 177, aggiungere dopo la parola:
«abitanti» la locuzione: «indipendentemente dalla distribuzione
territoriale degli stessi».
2-quater. All’articolo 24 comma 3 del decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177, aggiungere al termine il seguente capoverso: «Fino alla
completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze
radiofoniche in tecnica digitale è consentito ai soggetti legittimamente
operanti in ambito locale alla data di entrata in vigore della presente legge di
proseguire nell’esercizio anche nei bacini eccedenti i predetti limiti».
2-quinquies. All’articolo 24 del decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177. aggiungere il seguente comma: «Un medesimo soggetto non può
detenere più di sette concessioni o autorizzazioni per la radiodiffusione sonora
in ambito locale. È consentita la programmazione anche unificata fino all’intero
arco della giornata».
2-sexies. All’articolo 27 comma 4 del decreto legislativo 31
luglio 2005, n. 177, aggiungere dopo la parola. «trasferimento» la locuzione:
«indipendentemente dall’esito del ricorso in sede di giurisdizione
amministrativa».
2-septies. All’articolo 28 comma 4 del decreto legislativo
31 luglio 2005, n. 1 77, aggiungere al termine il seguente capoverso: «Si
applicano le disposizioni di cui all’articolo 3 comma 6-ter L. 80/2005».
2-octies. All’articolo 30 del decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, aggiungere il seguente comma 1-bis. Decorsi 24 mesi
dall’attivazione degli impianti di cui al precedente comma 1, le emittenti
oggetto di ripetizione da parte degli enti di cui al medesimo comma, previo
assenso degli stessi, potranno avanzare istanza al Ministero delle Comunicazioni
per l’inserimento dei ripetitori attivati nella relativa consistenza
impiantistica».
2-nonies. All’articolo 42 comma i lettera e) del
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, aggiungere al termine il seguente
capoverso: «È consentita l’attivazione di microimpianti destinati a migliorare
le potenzialità del bacino d’utenza connesso all’impianto principale
regolarmente censito, purché: 1) non siano in contrasto con le norme
urbanistiche vigenti in loco; 2) per tali impianti sia avanzata istanza al
Ministero delle Comunicazioni corredata da descrizione tecnica che ne comprovi
la finalità sopra indicata; 3) detti impianti non interferiscano con altri
impianti legittimamente operanti; 4) si tratti di microimpianti con una potenza
massima di 10 W».
2-decies. All’articolo 98 comma 4 del decreto legislativo
259/2003, aggiungere al termine il seguente capoverso: «Nel caso di
radiodiffusione sonora e televisiva locale si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 3.000,00 ad euro 58.000,00».
* 72. 18. Pedrini.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All’articolo 51 del testo unico detta
radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è
aggiunto il seguente comma:
10-bis. In tutti i casi previsti dal presente articolo e
dall’articolo 35, l’Autorità contesta preliminarmente e tempestivamente gli
addebiti agli interessati. Solo dopo tale contestazione è possibile
l’applicazione di più sanzioni per una medesima inosservanza riguardante il
medesimo programma in onda anche in giorni diversi.
* 72. 24. Delfino, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All’articolo 51 del testo unico detta
radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è
aggiunto il seguente comma:
10-bis. In tutti i casi previsti dal presente articolo e
dall’articolo 35, l’Autorità contesta preliminarmente e tempestivamente gli
addebiti agli interessati. Solo dopo tale contestazione è possibile
l’applicazione di più sanzioni per una medesima inosservanza riguardante il
medesimo programma in onda anche in giorni diversi.
* 72. 27. Caparini, Garavaglia, Filippi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:
2-bis. All’articolo 51 del testo unico detta
radiotelevisione di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è
aggiunto il seguente comma:
10-bis. In tutti i casi previsti dal presente articolo e
dall’articolo 35, l’Autorità contesta preliminarmente e tempestivamente gli
addebiti agli interessati. Solo dopo tale contestazione è possibile
l’applicazione di più sanzioni per una medesima inosservanza riguardante il
medesimo programma in onda anche in giorni diversi.
* 72. 28. Pedrini.
All’articolo 72 dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
Art. 43 del Testo unico della radiotelevisione di cui al decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è aggiunto il seguente:
7-bis. Dal 30 novembre 2012 e, comunque, a decorrere
dalla data della completa conversione delle reti televisive dalla tecnica
analogica a quella digitale, è fatto divieto per gli operatori di rete di
svolgere, anche attraverso soggetti controllati o collegati, l’attività di
fornitore di contenuti televisivi oppure di fornitore di servizi interattivi
associati o di servizi di accesso condizionato, Al fine di consentire l’avvio
dei mercati l’Autorità può stabilire un periodo transitorio nel quale il divieto
di cui al presente comma non si applica alle emittenti televisive che diffondono
esclusivamente via cavo o via satellite, ai fornitori di contenuti in ambito
locale e agli operatori di rete in ambito locale per i quali sussiste l’obbligo
di separazione contabile al fine di consentire l’evidenziazione dei
corrispettivi per l’accesso e l’interconnessione alle infrastrutture di
comunicazione, l’evidenziazione degli oneri relativi al servizio pubblico
generale, la valutazione dell’ attività di installazione e di gestione delle
infrastrutture separata da quella di fornitura dei contenuti o dei servizi, ove
svolte dallo stesso soggetto, e la verifica dell’insussistenza di sussidi
incrociati e di pratiche discriminatorie. È sancito l’obbligo per gli operatori
di rete di garantire parità di trattamento e di non effettuare discriminazioni
nello stabilire gli opportuni accordi tecnici in materia di qualità trasmissiva
e condizioni di accesso alla rete fra soggetti autorizzati a fornire contenuti.
72. 3. Beltrandi, Turco, D’Elia, Mellano, Poretti.
Dopo l’articolo 73 aggiungere il seguente:
1. All’articolo 11 del Testo unico della radiotelevisione di cui al
decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono aggiunti i seguenti commi:
2. Al fine di garantire la massima pubblicità dei dati di pluralismo
politico e sociale nel servizio pubblico radiotelevisivo e, in generale,
nell’informazione e comunicazione radiotelevisiva, la Presidenza del Consiglio
dei Ministri pubblica mensilmente sui propri siti internet i dati di
monitoraggio e di analisi quantitativa e qualitativa relativi:
a) all’informazione e alla comunicazione televisiva in tutti
i notiziari ed in tutte le trasmissioni delle reti televisive nazionali operanti
su tutte le piattaforme distributive, comprendenti l’offerta digitale terrestre,
satellitare; IPTV, mobile e internet.
b) alla distribuzione tra soggetti istituzionali e
competitori ed esponenti politici dei tempi di attenzione e dei tempi gestiti
direttamente nei telegiornali e nei giornali radio nazionali e locali, nelle
rubriche a cura delle testate giornalistiche, nelle trasmissioni di
approfondimento politico, nelle trasmissioni d’informazione compresa quella
parlamentare, nelle trasmissioni di intrattenimento, diffuse su tutte le
piattaforme distributive, comprendenti l’offerta digitale terrestre,
satellitare; IPTV, mobile e internet.
3. Il servizio di monitoraggio, analisi e produzione dati di cui al
comma precedente è affidato mediante contratto di servizio nazionale,
aggiudicato secondo procedure di evidenza pubblica nel rispetto della normativa
nazionale e comunitaria in materia.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
delle Comunicazioni, con proprio regolamento, disciplina le procedure di cui al
comma precedente.
5. A partire dal 1o gennaio 2008 e sino alla completa
attuazione e realizzazione del servizio di cui ai commi precedenti la Presidenza
del Consiglio dei Ministri pubblica periodicamente sui propri siti internet i
dati di monitoraggio e analisi quantitativa e qualitativa dell’informazione e
della comunicazione televisiva in tutti i notiziari ed in tutte le trasmissioni
delle reti televisive nazionali terrestri e satellitari prodotti dal Centro
d’Ascolto dell’Informazione Radiotelevisiva.
2. È autorizzata la spesa di I milione di euro, per ciascuno degli anni
2008, 2009 e 20010, per la realizzazione del servizio di monitoraggio e analisi
da parte del Centro di Ascolto dell’informazione Radiotelevisiva, ai sensi della
normativa di cui al presente articolo.
72. 01. Beltrandi, Turco, D’Elia, Mellano, Poretti.
All’articolo 72, aggiungere il seguente:
2. Le imprese esercenti l’attività di diffusione televisiva a carattere
comunitario in ambito locale di cui all’articolo 2 comma 1 lettera q)
punto 3) del Decreto legislativo 31 7 2005 n. 177 e le emittenti radiofoniche a
carattere comunitario, nazionale o locale, di cui all’articolo 2 comma 1 lettera
r) punto i) del D. Lgs. 31 7 2005 n. 177, sono esentate dal
pagamento della tassa annuale di cui all’articolo 22 della legge 6 agosto 1990
n. 223 e successive modificazioni e integrazioni.
Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero della
solidarietà sociale, apportare le seguenti variazioni:
2008: – 363;
2009: – 363;
2010: – 363.
* 72. 05. Pedrini.