Sostegno alle imprese
editrici e TV locali
Le norme:
·
dispongono che, a
decorrere dai contributi relativi all’anno 2007, al fine della quantificazione
di alcuni benefici previsti dalla legge n. 250/1990 in favore delle imprese
editrici, queste ultime devono presentare anche il modello dei costi di testata
che dovrà essere debitamente compilato e certificato dalla società di revisione
incaricata della certificazione del bilancio (comma 1);
·
stabiliscono che, in
applicazione dell’art. 1, comma 1246 della legge 296/2006 (legge finanziaria
2007), la liquidazione della somma disponibile per i contributi all’editoria
avviene in quote proporzionali all’ammontare del contributo spettante a ciascuna
impresa (comma 2).
L’art. 1, comma
1246, della legge 296/2006 prevede che l’erogazione dei contributi diretti all’editoria e alle
imprese radiofoniche e televisive si effettui, ove necessario, mediante il
riparto percentuale dei contributi tra gli aventi diritto. Le quote restanti
sono erogate anche oltre il termine indicato all’art. 1, comma 454 della legge
266/2005;
·
dispongono che, a
decorrere dalle domande relative all’anno 2007, le compensazioni finanziarie
derivanti dalle riduzioni tariffarie applicate ai consumi di energia elettrica e
ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione, previsti
dall’art. 11 della legge n. 67/1987 e dagli artt. 4 e 8 della legge n. 250/1990,
sono rimborsate direttamente all’impresa, nella misura del 40 per cento
dell’importo totale delle bollette, al netto dell’IVA (comma 3);
L’articolo 11, legge
n. 67 del 1987
stabilisce che le imprese di radiodiffusione sonora, che posseggano
determinati requisiti, hanno diritto, tra l’altro:
a) alle riduzioni
tariffarie di cui all’art. 28, legge n. 416/1981; applicate con le stesse
modalità anche ai consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di
abbonamento ai servizi di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i
sistemi via satellite: trattasi della riduzione del cinquanta per cento delle
tariffe telefoniche;
b) al rimborso del 60
per cento delle spese per l’abbonamento ai servizi di tre agenzie di
informazione a diffusione nazionale o regionale.
In base all’art. 4,
comma 1, della legge n. 250 del 1990, tra l’altro, a decorrere dal 1° gennaio
1991, le imprese radiofoniche che risultino essere organi di partiti politici
rappresentati in almeno un ramo del Parlamento e che possiedano una serie di
ulteriori requisiti, hanno diritto alle riduzioni tariffarie di cui all’articolo
28 della legge n. 416 del 1981, applicate con le stesse modalità anche ai
consumi di energia elettrica, ai canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi
di telecomunicazione di qualsiasi tipo, ivi compresi i sistemi via satellite,
nonché al rimborso del 60 per cento delle spese per l’abbonamento ai servizi di
tre agenzie di informazione a diffusione nazionale o regionale.
L’articolo 8 della
legge n. 250 del 1990
prescrive che le imprese di radiodiffusione sonora a carattere locale, che
possiedano determinati requisiti, hanno diritto a decorrere dal 1° gennaio
2007:
a) alle riduzioni
tariffarie di cui all’articolo 28 della legge n. 416 del 1981, e successive
modificazioni, applicate con le stesse modalità anche ai consumi di energia
elettrica;
b) al rimborso del 60
per cento delle spese per l’abbonamento ai servizi di due agenzie di
informazione a diffusione nazionale o regionale.
L’art. 28 della
legge n. 416/1981
dispone, tra l’altro, che le compensazioni finanziarie derivanti dalle riduzioni
tariffarie di cui all’articolo medesimo sono effettuate dal Ministro del tesoro
nei confronti delle amministrazioni pubbliche, anche per le somme da rimborsare
da queste alle rispettive società concessionarie in conseguenza delle suddette
agevolazioni;
·
incrementano di 10
milioni di euro, per l’anno 2008, il finanziamento annuale previsto per le
emittenti televisive locali, di cui all’art. 52 della legge 448/2001 (legge
finanziaria 2002), come rideterminato dalle successive leggi finanziarie (comma
4).
La relazione tecnica
non considera le disposizioni.
La relazione illustrativa,
con riferimento al comma 3, afferma che la riduzione dei rimborsi delle tariffe
elettriche e per i collegamenti via satellite in favore delle imprese
radiotelevisive comporta un risparmio annuo stimabile in almeno 1 milione di
euro.
La relazione medesima
afferma inoltre che l’erogazione delle somme direttamente alle imprese, previa
certificazione dei costi articolata in base agli importi risultanti, consente
l’attivazione di procedure più efficienti. Ciò in sintonia con quanto richiesto
in sede comunitaria in materia di aiuti diretti alle imprese, consentendo, tra
l’altro, una maggiore efficacia nell’attività di controllo.
Gli effetti della norma sui
saldi di finanza pubblica sono così indicati nell’apposito prospetto
riepilogativo :
(milioni di euro)
|
SNF |
Fabbisogno |
Indebitamento p.a. |
||||||
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
MAGGIORI SPESE |
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10,0 |
|
|
10,0 |
|
|
10,0 |
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Al riguardo,
nulla da osservare con riferimento all’onere recato dal comma 4, essendo il
medesimo limitato all’entità dello stanziamento.
Andrebbe peraltro chiarito se
la riduzione al 40% del rimborso delle tariffe includa anche il rimborso
previsto per le spese di abbonamento ai servizi di tre agenzie di informazione a
diffusione nazionale o regionale, di cui all’articolo 11, lett. b),della
legge n. 67/1987.