Categories: Giurisprudenza

FINANZIARIA 2008. CREDITO D’IMPOSTA PER NUOVE ASSUNZIONI: EMANATO IL DECRETO ATTUATIVO

Il Ministero dell’Economia e delle finanze detta le disposizioni attuative di accesso al credito d’imposta riservato ai datori di lavoro che effettuano nuove assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili agli aiuti di Stato a finalità regionale.
Rilevano esclusivamente le assunzioni effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008 che costituiscono «incremento» rispetto al numero dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nell’anno 2007.
Il credito d’imposta spetta a condizione che:

i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non abbiano mai lavorato prima o abbiano perso o siano in procinto di perdere l’impiego precedente o siano portatori di handicap o siano lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato;









  • siano rispettate le
    prescrizioni dei contratti collettivi nazionali, anche con
    riferimento alle unità lavorative che non danno diritto all’agevolazione;

  • siano rispettate le norme in
    materia di salute e sicurezza di lavoratori;

  • il datore di lavoro non
    abbia ridotto la base occupazionale nel periodo dal 1° novembre 2007 al 31
    dicembre 2007, per motivi diversi dai raggiunti limiti di età
    pensionabile, dal collocamento a riposo e dalle dimissioni volontarie o
    del licenziamento per giusta causa.

L’incentivo
– pari a 333 euro mensili per ciascun lavoratore assunto in più rispetto
alla media degli occupati 2007 (416 euro in caso di assunzioni
di lavoratrici donne rientranti nella definizione di «lavoratore svantaggiato»)
– spetta, comunque, fino al 31 dicembre 2010, a condizione di conservare l’incremento occupazionale
raggiunto nel 2008.

Modalità
di accesso e di fruizione del credito d’imposta
Per
fruire del credito d’imposta, i soggetti beneficiari inoltrano al Centro
Operativo di Pescara – a partire dal primo giorno del mese successivo a quello
in cui si verificano gli incrementi occupazionali e non oltre il 31 gennaio
2009
– un’istanza telematica contenente i dati che saranno stabiliti
con prossimo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Per le assunzioni agevolabili effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008 fino
al mese precedente a quello di attivazione della procedura telematica, i
soggetti beneficiari inviano le istanze di attribuzione del credito a partire
dalla data di attivazione della stessa procedura. In caso di ulteriori
incrementi occupazionali, il soggetto beneficiario provvede alla presentazione
di successive istanze.
L’Agenzia delle entrate, esaminate le istanze, ne
comunica – entro 30 giorni – l’accoglimento, con espressa comunicazione
telematica al soggetto interessato.

Soggetti
ammessi
I
soggetti che hanno ricevuto la comunicazione telematica attestante
l’accoglimento dell’istanza sono tenuti ad inviare
all’Agenzia delle Entrate – dal 1° febbraio al 31 marzo di ciascuno degli anni
2009, 2010 e 2011 – una comunicazione (da approvarsi da parte
dell’Agenzia stessa), che costituisce presupposto per fruire della quota di
credito, già prenotata, relativa all’anno nel quale la stessa deve essere
presentata.

Soggetti
non ammessi
I
soggetti non ammessi al beneficio per esaurimento dei fondi stanziati
possono presentare dal 1° aprile al 20 aprile di ciascuno degli anni 2009 e
2010 una nuova istanza telematica. L’importo
del credito richiesto con le nuove istanze può essere
al massimo pari a quello richiesto nell’istanza originaria. Le nuove istanze sono ammesse al beneficio nei limiti delle risorse
divenute disponibili a seguito di:

  • rinunce al credito richiesto;

  • mancato invio della
    comunicazione;

  • indicazione nella comunicazione
    presentata di minori crediti spettanti.

(D.M. Ministero economia e finanze
12/03/2008, in corso di pubblicazione G.U.)

 

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