Domani la Commissione Lavori pubblici, comunicazioni del Senato esaminerà l’atto n. 454 che “aggiorna e potenzia” la normativa di disciplina dell’esercizio delle attività televisive a tutela degli spettatori di minore età. La Commissione dovrà esprimere il parere al Governo entro l’8 maggio 2012.
Il provvedimento introduce modifiche agli articoli 34 e 38 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n . 177 recante il Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici. Le modifiche tengono conto da un Iato dell’esigenza di rimuovere i profili di ambiguità del testo originario che hanno formato oggetto di rilievi da parte della Commissione europea, dall’altro tentano di arricchire il testo con enunciati precettivi suggeriti espressamente dal Comitato per la Tutela dei minori.
Sono state inoltre, sottolineate le diversità che emergono dalla direttiva tra il regime riferibile alle trasmissioni lineari (siano esse in chiaro o a pagamento) e quello inerente alle trasmissioni a non lineari (espressione equivalente a quella “a richiesta”), in particolare per ciò che attiene alla graduazione delle relative misure di regolamentazione specifica. Il testo dell’articolo 34 e del comma 12 dell’art. 38 è stato sostituito integralmente per maggiore semplicità di lettura. In particolare, è stato introdotto l’aggettivo “televisive ” per qualificare le trasmissioni vietate, assente nel testo originario. E’ stata, inoltre, individuata una tipologia nominata di trasmissioni gravemente nocive da assoggettare, secondo quanto indicato dal Comitato, a divieto assoluto (quelle prive di nulla osta ovvero vietate ai minori di 18 anni). Si tratta, infatti, di regolamentazione specifica in ogni caso riservata alle competenze normative nazionali, cui pertiene la identificazione del concetto di “gravemente nocivo”. È stato eliminato ogni riferimento, secondo le indicazioni emerse in sede europea, ai servizi ad accesso condizionato.
Riguardo al principio della sottoposizione delle trasmissioni solo potenzialmente nocive, ma non in modo grave, a modalità specifiche idonee a garantire la tutela dei minori, si è ritenuto di introdurre l a puntualizzazione “sia in chiaro sia a pagamento”, dal momento che entrambe le forme di messa a disposizione sono ipotizzabili per i servizi di media lineari.
Si è mantenuta la modalità di regolamentazione già prevista per i programmi vietati ai minori di anni 14, sottolineando che si tratta di regole riferibili ai soli servizi lineari.
In relazione ai servizi a richiesta gravemente nocivi viene specificata, in maggiore aderenza all’art. 12 della direttiva, l’assenza di divieti analoghi a quelli di cui al comma 1 e la necessità di apposita regolamentazione delle modalità d’accesso.
Sono state eliminate le ambiguità concernenti la disciplina dei trailers inerenti alle opere di nazionalità europea. La novella risponde alle indicazioni ricevute in tal senso dalla Commissione europea. È stato previsto che messaggi promozionali a favore dell’incremento della lettura ed i trailer cinematografici di origine europea siano esclusi dal calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario. L’esclusione è condizionata al fatto che la trasmissione sia operata da emittenti anche analogiche, da emittenti radiofoniche, pubbliche e private, gratuitamente o a condizioni di favore secondo quanto disposto dall’Autorità con procedure di co-regolamentazione.
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Giurisprudenza ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ TELEVISIVE: DOMANI IL DECRETO ALL’ESAME DELLA COMM. SENATO